Diritti tv calcio, bando Mediapro da rifare, il giudice conferma sospensiva

9 Mag 2018 18:36 - di Paolo Lami

C’è il rischio di posizione dominante di Mediapro. E, per questo motivo, è tutto da rifare il bando – annullato ora dal giudice del tribunale civile di Milano, Claudio Marangoni che ha confermato la sospensiva, ottenuta da Sky il 16 aprile scorso – con cui l’intermediario spagnolo ha messo in vendita i diritti tv di calcio della Serie A per il triennio 2018-2021.

Secondo il giudice – che ha inibito di continuare la gara – il bando non sarebbe “correttamente formulato” rispetto alle regole dell’Antitrust.
In un mercato fortemente regolato e di fatto con un monopolista, la legislazione Antitrust cerca di impedire che questo potere si riverberi a valle. E, sotto questo profilo, i pacchetti preconfezionati, con ampia durata, messi a punti dagli spagnoli di Mediapro potrebbero inibire la libertà degli altri operatori che si vedrebbero “costretti” a pagare di più per i servizi televisivi.

Insomma il bando, secondo il magistrato milanese, deve essere rifatto. A partire da oggi la parte perdente, cioè Mediapro, ha 15 giorni di tempo per presentare reclamo e la palla passerà in quel caso a un collegio di giudici, con ulteriore dilatazione dei tempi.

Secondo Marangoni esistono dei “profili critici” rispetto al bando con cui Mediapro ha messo in vendita i diritti tv di calcio della Serie A. In particolare, nel provvedimento il giudice scrive che  sussiste «il fumus boni iuris del prospettato abuso di posizione dominante posto in essere da Mediapro Italia», mediante la formulazione dei pacchetti offerti.

I «rilievi critici» emergono in particolare in riferimento ai “pacchetti principali esclusivi” – durata 270 minuti, comprensivi di pubblicità e utilizzabili solo in forma integrale – che «limitano la facoltà di scelta degli operatori dell’informazione assegnatari in ordine al “se ed in quale misura” avvalersi di servizi aggiuntivi rispetto alla concessione della licenza sui diritti in questione», in violazione delle norme dell’Antitrust.

Per il giudice anche gli altri pacchetti offerti non sono idonei a soddisfare le indicazioni dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, inoltre accollano alle parti costi aggiuntivi – attualmente imprecisati – «che determinano necessariamente la lievitazione dei prezzi dei singoli pacchetti, rispetto all’offerta dei diritti di trasmissione degli eventi calcistici in questione».

Dunque il giudice ritiene «che sussista nella fattispecie il fumus boni iuris del prospettato abuso di posizione dominante posto in essere da Mediapro Italia», perché attraverso i pacchetti esclusivi «intenderebbe estendere la sua influenza anche nel mercato a valle della raccolta pubblicitaria e della fornitura di contenuti in una sorta di integrazione verticale tra detti mercati», con l’effetto di «condizionare la cessione di tali diritti alla contestuale cessione di servizi economicamente separabili e il cui collegamento con il prodotto principale non pare sostenuto da esigenze effettive».

In questo senso, il giudice Marangoni annulla il bando e accoglie la richiesta di sospensiva avanzata da Sky, rispetto a «un’operazione commerciale di rilevante entità e destinata a proiettarsi in un ampio arco temporale, rispetto alla quale l’effetto distorsivo sarebbe del tutto idoneo a determinare gravi squilibri nel mercato e in danno dei singoli operatori dell’informazione interessati in ragione della notevole influenza sulla acquisizione (e perdita) di quote di mercato che l’esito della gara produrrebbe sull’uno o l’altro dei protagonisti della vicenda».

Un intervento d’urgenza che tiene conto che «i tempi ancora disponibili sembrano consentire la ripresa di una procedura di gara avente diversi contenuti nelle sue proposte di pacchetti».
Nel suo provvedimento di 12 pagine il giudice rileva che Mediapro Italia «non ha precisato quali sarebbero i presupposti in base ai quali dovrebbe evidenziarsi un rischio di perdita di garanzie per eventuali pretese risarcitorie così originate, circostanza che esclude di per sé la possibilità di dare effettivo fondamento all’adozione di tale misura».

Accogliendo le domande cautelari avanzate da Sky Italia, il giudice inibisce l’ulteriore prosecuzione del procedimento di gara connesso all’invito a presentare offerte del 6 aprile scorso e condanna la parte perdente al rimborso delle spese pari a 15mila euro per compensi e 600 euro per oneri di legge.
A questo punto, a partire da oggi, Mediapro ha 15 giorni di tempo per presentare reclamo rispetto alla decisione del magistrato.

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