Prime 5 condanne per il disastro della Concordia. «Ma il principale responsabile resta Schettino»
«La scelta di navigare in estrema vicinanza alla linea di costa» dell’Isola del Giglio «è individuata nelle indagini come conseguenza di una decisione assunta da altro soggetto (oggetto di separato processo) che aveva in quel dato momento la titolarità formale ed effettiva del comando della nave». Così il giudice dell’udienza preliminare di Grosseto Pietro Molino motiva i patteggiamenti per 5 co-indagati di Schettino condannati oggi per il naufragio della Costa Concordia, nel quale morirono 32 persone, individuando principalmente le responsabilità nel comandante Schettino, che rimane, di fatto l’unico imputato in un distinto processo. Molino ha confermato tutti i patteggiamenti per 5 co-indagati con Schettino: Ciro Ambrosio, Silvia Coronica, Jacob Rusli Bin, Roberto Ferrarini e Manrico Giampedroni, tutti accusati di omicidio plurimo colposo e lesioni colpose. La condanna più alta è per il capo dell’Unità di crisi di Costa Crociere, Roberto Ferrarini, a 2 anni e 10 mesi. L’hotel director della Costa Concordia Manrico Giampedroni ha patteggiato 2 anni e 6 mesi. L’ufficiale in plancia Ciro Ambrosio ha avuto 1 anno e 11 mesi, l’altro ufficiale Silvia Coronica 1 anno e 6 mesi, il timoniere Jacob Rusli Bin 1 anno e 8 mesi.
«Gli atti evidenziano – scrive ancora il gup–- nell’avvicinamento al Giglio, plurimi deficit colposi , rispettivamente contestati agli imputati Ambrosio, Coronica e Rusli Bin, ma non invece l’ipotesi della volontaria assunzione di rischio assurdo quale quello di portarsi vicino alla costa». Quanto invece agli imputati Giampedroni e Ferrarini, il gup Molino esclude il dolo eventuale «l’ipotesi di una deliberata accettazione dell’evento – ossia le morti e le lesioni delle persone a bordo – nella misura in cui palesano quantomeno il dubbio se non la conclamata certezza che in particolare l’imputato Ferrarini non si sia rappresentato il concreto esito offensivo della propria condotta, per effetto di una gravemente colposa, mancata o comunque incompleta conoscenza dell’effettiva situazione di fatto che si andava sviluppando nei tragici momenti successivi all’urto». Per Giampedroni, scrive il gup, «è sufficiente porre attenzione al controindicatore della sua condotta successiva al reato, tesa a cooperare nel soccorso ai passeggeri«, circostanze che fanno «qualificare i fatti a lui ascritti come comportamento colposo, e non invece come caratterizzati da dolo, sia pure nella forma eventuale». «Il gup ha confermato la bontà del nostro impianto accusatorio – ha commentato il procuratore di Grosseto Francesco Verusio – Schettino era il responsabile della nave e di quello che successe a bordo, gli altri hanno delle responsabilità minimali».