Il giudice deposita le motivazioni della sentenza Ruby e le nega ai giornalisti. Ma una manina le divulga…
Il giudice aveva negato l’autorizzazione: i giornalisti – aveva spiegato – non sono «soggetti legittimati» ad avere copia delle motivazioni della sentenza con cui Silvio Berlusconi è stato condannato a sette anni per il caso Ruby, con le accuse di concussione e prostituzione minorile. Un attimo dopo la notizia del deposito, però, il loro contenuto ha iniziato a circolare sulle agenzie di stampa. Palazzo di Giustizia di Milano, insomma, si conferma luogo pieno di spifferi, anche quando vengono seguite le procedure corrette: i giornalisti giudiziari, infatti, avevano fatto formale richiesta «trattandosi di un caso di interesse pubblico e stringente attualità e perché la libera stampa possa riportare completamente le notizie sulle determinazioni di questo collegio con celerità e puntualità»; altrettanto formalmente il presidente del collegio della quarta sezione penale di Milano, Giulia Turri, aveva rifiutato l’autorizzazione. Stavolta, comunque, non si è verificato nulla di illegittimo o illegale, visto che le motivazioni di una sentenza, una volta depositate, diventano atti pubblici. In questo caso, poi, davvero non vi è nulla che non fosse già in qualche modo arcinoto, dato in pasto alla stampa e all’opinione pubblica molto prima che il segreto istruttorio decadesse e paradossalmente negato ora. I giudici sostengono che è «provato che l’imputato abbia compiuto assi sessuali con “Ruby” in cambio di ingenti somme di denaro e di altre utilità, quali gioielli», parlano di «collaudato sistema prostitutivo di Arcore» e aggiungono che Berlusconi in persona era il «regista del c. d. bunga bunga». Inoltre, scrivono che era a conoscenza della minore età di Karima e che la notte che fu fermata chiamò in Questura «al fine di ottenere per sé un duplice vantaggio»: «Da un lato la ragazza veniva in tal modo rilasciata» così da poter «continuare indisturbata a frequentare la privata dimora di Arcore e dall’altro (Berlusconi, ndr) evitava che la stessa potesse riferire alle forze dell’ordine e alle assistenti sociali di aver compiuto atti sessuali a pagamento con lo stesso imputato, garantendosi così l’impunità». Per questo il Cav «intervenne pesantemente sulla libertà di autodeterminazione del capo di gabinetto e, attraverso il superiore gerarchico, sul funzionario in servizio quella notte in Questura», non esitando ad «asservire la sua funzione pubblica a un interesse del tutto privato» e ad adombrare «falsamente un possibile incidente diplomatico». Parlando delle pressioni per la liberazione di Ruby, ossia del reato di concussione, inoltre i giudici di Milano hanno sottolineato «la sproporzione tra l’intensità e la costrizione, proveniente dalla seconda carica istituzionale dello Stato (sic!), rispetto allo scopo avuto di mira, nel caso di specie il rilascio di una prostituta di 17 anni». Infine, non è mancato un passaggio sulla «capacità a delinquere (…)» del Cav, «consistita nell’attività sistematica di inquinamento probatorio a partire dal 6 ottobre 2010 attuata anche corrispondendo a Ruby e ad alcune testimoni ingenti somme di denaro». «Solo dei giudici politicizzati e in malafede possono aver partorito motivazioni aberranti come quelle sul processo Ruby, nelle quali sostengono come provato il rapporto sessuale tra il presidente Berlusconi e la giovane marocchina pur avendo entrambi i protagonisti negato con fermezza e chiarezza tale circostanza», ha sottolineato il segretario della commissione Giustizia della Camera, Luca D’Alessandro di FI, per il quale «i casi sono due: o hanno assistito all’atto con lo stesso voyeurismo con cui è stato condotto il processo (ma tendiamo ad escluderlo) oppure hanno eseguito gli ordini del pubblico ministero per arrivare a un verdetto che ha il solo scopo di infangare Silvio Berlusconi».