“No alla conservazione dei dati personali”. Una sentenza di portata storica
La notizia è di quelle che non possono essere relegate in un cantuccio. La Corte di giustizia europea ha dichiarato invalida la direttiva sulla conservazione dei dati perchè “comporta una ingerenza di vasta portata e di particolare gravità nei diritti fondamentali al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati di carattere personale, non limitata allo stretto necessario”. Non occorrono sofisticate elaborazioni giuridiche per capire che si tratta di una sentenza che farà discutere. Non foss’altro perchè finalmente pone un argine ad interpretazioni spesso contraddittorie sulla tutela della privacy e la salvaguardia di alcuni diritti personali la cui natura è inviolabile. Sono state la Corte irlandese e la Corte costituzionale austriaca a chiedere alla Corte di giustizia di Bruxelles di esaminare la validità della direttiva, alla luce dei due diritti fondamentali garantiti dalla Carta dei diritti dell’Unione europea, ossia il diritto al rispetto della vita privata e il diritto alla protezione dei dati di carattere personale. La controversia su cui si è pronunciata la Corte riguarda la conservazione dei dati relativi a comunicazioni elettroniche. Le questioni passate al vaglio della Corte erano insorte tra la società irlandese Digital Rights e le autorità di quel paese, da un lato, e tra il Land della Carinzia e 128 ricorrenti, dall’altro. Entrambi i casi sollevavano delicati aspetti di natura costituzionale e toccavano profili di indubbio interesse. Su di essi la sentenza non lascia spazi a dubbi di sorta e si esprime con formidabile chiarezza su come tutelare tali diritti. La Corte, in effetti, ha rilevato in maniera inequivocabile che i dati da conservare consentono di sapere con quale persona e con quale mezzo un abbonato o un utente registrato ha comunicato, di determinare il momento della comunicazione e il luogo da cui ha avuto origine, e di conoscere la frequenza delle comunicazioni stesse fra persone e utenti in un determinato periodo. Insomma i dati conservati possono fornire indicazioni assai precise sulla vita privata delle persone. Possono rivelarne abitudini, spostamenti quotidiani, attività, relazioni sociali e quant’altro rientra nella sfera privata, inviolabile, di ogni soggetto. Tutto questo non è evidentemente ammissibile. Nè può lasciarsi intendere che lo possa essere per il tramite di una direttiva che è andata ben oltre l’assottigliamento della barriera della privacy indotto dalla difusione delle nuove tecnologie. Il tema tocca, ad esempio, la tracciabilità dei cellulari e la relativa facilità a reperire indirizzi di posta elettronica delle persone. Quante violazioni si registrano ogni giorno in questo ambito! La Corte ora spiega perchè la direttiva non può essere valida: “imponendo la conservazione di tali dati e consentendo l’accesso alle autorità nazionali competenti” essa determina una ingerenza “particolarmente grave nei diritti fondamentali al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati di carattere personale”. Di più. La Corte ha ritenuto di dover precisare l’ambito stesso della inviolabilità, pronunciandosi anche sull’utilizzo dei dati senza che l’interessato ne abbia avuto informazione. “Il fatto che la conservazione ed il successivo utilizzo dei dati – si legge nel dispositivo – avvengano senza che l’abbonato o l’utente registrato ne siano informati può ingenerare negli interessati la sensazione che la loro vita privata sia oggetto di costante sorveglianza”. Finora, nelle dinamiche evolutive che hanno riguardato il concetto di privacy questo argomento sembra essere stato completamente accantonato. Come se il diritto che nessuno invada la nostra sfera privata fosse diventato di rango secondario. Molte legislazioni si erano spinte fino a riconsiderare la privacy in una accezione nuova ed estensiva. Non più limitata, come in passato, ad un diritto alla “non intromissione nella propria sfera privata”, ma come uno strumento per la salvaguardia della libera e piena autodeterminazine della persona. Un principio, in verità, spesso, più declamato che applicato e difeso. Gli inglesi lo definiscono: the right to be let alone. Il diritto di essere lasciati in pace.