Visite fiscali per i lavoratori: ecco le nuove regole decise dal governo

22 Gen 2015 10:51 - di Redazione

Con il decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111, il governo ha modificato l’articolo 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, introducendo alcune innovazioni in materia di assenze per malattia dei pubblici dipendenti. Tali previsioni impattano sui casi nei quali l’amministrazione deve disporre il controllo, il regime della reperibilità, le modalità di giustificazione dell’assenza nel caso di visite, terapie, prestazioni specialistiche, e l’estensione del nuovo regime anche al personale in regime di diritto pubblico. Per quanto attiene alla discrezionalità dell’amministrazione in merito alla richiesta del controllo sull’assenza, pur rimanendo l’obiettivo primario la riduzione dell’assenteismo, è rimessa al dirigente una maggior flessibilità, potendo tener in conto, ai fini della decisione, sia la condotta generale del dipendente (basandosi su elementi di carattere oggettivo), che la possibile copertura finanziaria dell’onere connesso all’effettuazione della visita fiscale. Il controllo è in ogni caso richiesto sin dal primo giorno quando l’assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative.

Orari e fasce di reperibilità

Il regime della reperibilità continua a trovar riferimento nel decreto ministeriale 18 dicembre 2009, n. 206. Le visite devono essere effettuate nelle seguenti fasce orarie di reperibilità: dalle 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle 18.00. L’obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi compresi nel periodo di prognosi certificato. Come precisato nella circolare Dfp n. 10/2011, a partire dall’entrata in vigore del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, le fasce orarie di reperibilità per le visite di controllo sulla sussistenza della malattia si applicano a tutti i dipendenti a tempo indeterminato della pubblica amministrazione (compresi, dunque, magistrati, avvocati e procuratori dello Stato, personale militare e delle forze di polizia, vigili del fuoco, personale delle carriere prefettizie e diplomatiche, personale della carriera dirigenziale penitenziaria, professori e ricercatori universitari), nonché, in quanto compatibile, anche ai dipendenti assunti con forme di impiego flessibile del personale.

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