La Cassazione “aggiorna” il codice: divieto di sguardo per lo stalker

6 Feb 2015 19:16 - di Redazione

Alla lista dei precetti a cui uno stalker dovrebbe attenersi si aggiunge anche il divieto di sguardo. Eppure, i molestatori – spesso veri e propri persecutori – a piede libero altro che sguardi arriva a lanciare alla sua vittima. O meglio, dal divieto assoluto di avvicinamento e comunicazione alla persona offesa all’«individuazione» precisa dei luoghi cui non deve avvicinarsi, il giudice che applichi ad un indagato per stalking la misura cautelare deve specificare quale sia il comportamento da adottare, questo per consentire l’effettività della misura e per meglio tutelare la vittima. Come se, nei casi più estremi soprattutto, bastasse.

Il decalogo della Cassazione

La Cassazione fornisce – nella sentenza 5664 della quinta sezione penale – una sorta di decalogo sulle misure a protezione della vittima di atti persecutori. Applicare il divieto di avvicinamento e di comunicazione, implica un «comportamento specifico»: quello di «non cercare contatti», «non avvicinarsi fisicamente», «non rivolgersi a lei con la parola o lo scritto«, fino al «non guardarla (quando lo sguardo assume la funzione di esprimere sentimenti e stati d’animo): insomma, non fare tutto ciò che lo stalker è solito fare e che i soggetti appartenenti alla detta categoria comprendono benissimo», spiegano i giudici. In questo modo, per altro, «la sfera di libertà non è affatto compromessa in maniera indefinita o eccessiva, ma solo nella misura strettamente necessaria alla tutela della vittima». Cosa che non è avvenuta nel caso da cui la sentenza ha origine: quello di un uomo cui il tribunale di Venezia aveva comminato la misura cautelare del «divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla vittima», oltre che in due interi paesi.

Divieti specifici

Una misura, secondo la Cassazione (che l’ha annullata con rinvio per un nuovo esame), «eccessivamente generica» e quindi non corretta. «È compito del giudice di merito – specificano gli ermellini – stabilire, in base alle concrete connotazioni assunte dalla condotta invasiva dell’agente, se questi debba tenersi lontano da luoghi determinati, in questo caso da indicare specificamente» o «se debba tenersi lontano, puramente e semplicemente dalla persona offesa; e se una siffatta prescrizione debba essere accompagnata da divieti di comunicare, anche con mezzi tecnici con quest’ultima». E chissà che aggiustare il tiro serva davvero ad evitare futuri colpi.

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