Responsabilità civile: i 6 punti della riforma che non piacciono alle toghe
Ampliamento delle possibilità di ricorso da parte del cittadino, innalzamento della soglia economica di rivalsa fino a metà stipendio, superamento del filtro, obbligo di azione in caso di negligenza grave. Sono le novità principali del testo sulla responsabilità civile dei magistrati che ha riformato la legge Vassalli. Approvata in via definitiva dalla Camera il 24 febbraio, la norma, a cui ha fatto riferimento il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ricevendo al Quirinale i 346 magistrati in tirocinio nominati con decreto ministeriale del 20 febbraio 2014, è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 5 marzo specificando che l’entrata in vigore è fissata per il 19 marzo. Ecco cosa prevede la legge.
1 – RESPONSABILITÀ CIVILE INDIRETTA
Resta fermo il principio per cui è lo Stato che risarcisce direttamente i danni della malagiustizia potendo solo in seconda battuta rifarsi sul magistrato. Il cittadino che ha subito un danno ingiusto, in altri termini, potrà esercitare l’azione risarcitoria esclusivamente nei confronti dello Stato.
2 – OBBLIGO DI RIVALSA
L’azione di rivalsa dello Stato nei confronti del magistrato diventa obbligatoria oltre che per dolo, in caso di negligenza inescusabile. Il risarcimento al magistrato dovrà essere chiesto entro due anni dalla sentenza di condanna. Quanto all’entità della rivalsa, la soglia cresce e passa da un terzo alla metà: il magistrato risponderà ora con lo stipendio netto annuo fino al 50%. Se vi è dolo, l’azione risarcitoria è invece totale.
3 – SOPPRESSIONE DEL FILTRO
Niente più controlli preliminari di ammissibilità dei ricorsi per responsabilità civile. L’attività di filtro (verifica dei presupposti e valutazione di manifesta infondatezza) precedentemente affidata al tribunale distrettuale, è cancellata.
4 – CONFINI DELLA COLPA GRAVE
Si ridefiniscono e integrano le ipotesi di colpa grave. Oltre che per l’affermazione di un fatto inesistente o la negazione di un fatto esistente, scatterà la colpa grave in caso di violazione manifesta della legge e del diritto comunitario e in caso di travisamento del fatto o delle prove. Colpa grave sarà anche l’emissione di un provvedimento cautelare personale o reale al di fuori dei casi consentiti dalla legge o senza motivazione.
5 – TRAVISAMENTO FATTO O PROVE
I lavori parlamentari, richiamandosi a un’interpretazione costituzionalmente orientata della norma, hanno chiarito come il “‘travisamento” rilevante ai fini della responsabilità civile del magistrato sia unicamente quello macroscopico ed evidente, tale da non richiedere alcun approfondimento di carattere interpretativo o valutativo.
6 – CLAUSOLA SALVAGUARDIA
Viene ridelineata la portata della “clausola di salvaguardia”: pur confermando che il magistrato non è chiamato a rispondere dell’attività di interpretazione della legge e di valutazione del fatto e delle prove, si escludono espressamente da tale ambito di irresponsabilità i casi di dolo, colpa grave e violazione manifesta della legge e del diritto della Ue.