Caso Ruby, la Cassazione: Berlusconi non conosceva l’età della giovane

28 Mag 2015 19:45 - di Giovanni Trotta
Ruby dopo la testimonianza al processo

Sono «affidabili gli elementi probatori» che escludono che l’ex premier Silvio Berlusconi fosse consapevole che Ruby era minorenne quando frequentava Arcore. Lo scrive la Cassazione nelle motivazioni, depositate giovedì sera, di conferma del proscioglimento di Berlusconi dall’accusa di prostituzione minorile e concussione aggravata. Ad avviso dei supremi giudici, correttamente, la Corte di Appello ha ritenuto, tra gli elementi «esclusivi della consapevolezza da parte dell’imputato della minore età» di Ruby, «l’aspetto fisico» della ragazza marocchina e il suo «modo di comportarsi che non tradivano minimamente la sua età effettiva». Inoltre, Ruby aveva «l’abitudine a fornire false generalità e ad attribuirsi una età di volta in volta diversa, dai 19 ai 27 anni». Agli amici aveva detto di «avere sempre taciuto» la sua minore età a Berlusconi. Inoltre è «logica e persuasiva» la valutazione che la Corte di Appello di Milano ha fatto della condotta di Silvio Berlusconi durante la telefonata con la quale l’ex premier, prosciolto con la formula “perché il fatto non sussiste”, la sera del 27 maggio 2010 sollecitò l’allora capo di gabinetto della questura di Milano, Pietro Ostuni, ad attivarsi per far rilasciare Ruby, fermata dopo un furto. Lo scrive la Cassazione nel verdetto sulle serate ad Arcore. Ad avviso dei supremi giudici è condivisibile ritenere che Ostuni si diede da fare non agendo per effetto di «una esterna e grave coazione psicologica della sua volontà», ad opera dell’ex Presidente del Consiglio, ma per una «combinazione di più fattori, tutti interni al medesimo soggetto, costituiti da timore riverenziale, debolezza caratteriale, desiderio di non sfigurare, timore autoindotto, convinzione di agire nel lecito».

Caso Ruby, non ci sono prove che Berlusconi frequentasse minori

Tra l’altro, viene anche precisato che il ricorso con il quale il Pg di Milano ha insistito – nel suo ricorso in Cassazione – per l’incriminazione di Silvio Berlusconi per il reato di prostituzione minorile – è «assolutamente generico e assertivo, limitandosi ad affermare che la frequentazione di donne minorenni da parte dell’imputato “era notizia di dominio pubblico”». È il giudizio della Suprema Corte sul reclamo del Pg milanese conto il proscioglimento dell’ex premier dal filone principale della vicenda Ruby. Infine, secondo la Cassazione, non ha compiuto nessuna «inaccettabile forzatura ermeneutica» la Corte di Appello di Milano «affrontando il tema dell’intervento del pm minorile» nel caso Ruby. Lo sottolinea la Cassazione bocciando il punto di vista del Pg di Milano nelle motivazioni di proscioglimento di Silvio Berlusconi dall’accusa di concussione aggravata. La stessa accusa, ricordano i giudici, «per come cristallizzata nel capo di imputazione, muove dal presupposto che detto magistrato, all’esito dei plurimi contatti telefonici avuti con personale della Questura di Milano, finì sostanzialmente con l’autorizzare, nel corso dell’ultimo contatto con la dottoressa Iafrate, l’affidamento della minore alla consigliera regionale Minetti, sia pure subordinandolo all’acquisizione di un documento di identità della stessa ed a prescindere dalla verifica della parentela con Mubarak». Per la Cassazione, il Pg di Milano «trascura di considerare che la dottoressa Iafrate, al di là del parere non vincolante del pm minorile (impropriamente si parla di autorizzazione), si era assunta la diretta responsabilità della sua scelta nella gestione, secondo prassi, della procedura prevista per “i minori non accompagnati”, cui deve essere ricondotto l’intervento effettuato la sera del 27 maggio 2010 nei confronti di Karima El Marough, non essendo ancora formalizzata contro la medesima la denunzia di furto da parte di Caterina P.».

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