Cassazione indulgente con i “No-tav”: «Fu solo terrorismo psicologico»
A leggere le motivazione della sentenza della Cassazione relativa all’udienza del 16 luglio scorso che aveva escluso la finalità di terrorismo nell’assalto al cantiere dell‘Alta velocità di Chiomonte, in cui furono sabotati i lavori della linea ferroviaria Torino-Lione, viene in mente quel tale che a proposito della fidanzata diceva «è incinta, ma solo un po’». I giudici della Suprema Corte, infatti, considerano quell’episodio (che fu solo uno dei tanti) come un un atto connotato certamente da «pericolo» ma senza le caratteristiche del terrorismo vero e proprio dal momento che i “No-tav”, in base a quanto emerso dalle intercettazioni, non volevano fare male agli operai e alle forze dell’ordine, ed inoltre i danni materiali realizzati con questa azione furono «rilevanti» ma non «ingenti».
Depositate le motivazioni della sentenza del 16 luglio
In poche parole, se terrorismo ci fu, fu più che altro – scrive la Cassazione – «psicologico» e quindi non in grado di sprigionare un’azione «seriamente capace» di far sentire lo Stato «effettivamente coartato» a rivedere le decisioni sulla Tav. Le intimidazioni ai cantieri, gli assalti armati, i sabotaggi all’interno dell’area del cantiere sono per i giudici di Piazza Cavour servivano solo a fare la “faccia feroce” tanto per vedere l’effetto che fa. Sembra uno scherzo e invece è il verdetto n° 47479 con cui la Prima sezione penale ha respinto il ricorso della procura di Torino che aveva insistito nel chiedere la configurazione dell’accusa di terrorismo nei confronti di tre “No-tav” – Lucio Alberti, Graziano Mazzarelli e Francesco Sala – che, insieme ad altre 17 persone, parteciparono all’assalto di Chiomonte nella notte tra il 13 e il 14 maggio del 2013, utilizzando razzi, petardi, bombe carta e bottiglie molotov che avevano incendiato un compressore al varco del tunnel dove gli operai stavano lavorando.
«La violenza dei “No-tav” non si è materializzata in fini terroristici»
Nel giudicare “infondato” il ricorso della procura, la Cassazione ha ricordato che uno dei leader dei “No-tav”, l’Alberti, intercettato con un amico a Milano, aveva detto che l’obiettivo era quello di «bruciare almeno una camionetta degli sbirri e due o tre mezzi del cantiere» e che anche se erano riusciti a bruciare solo un mezzo del cantiere, l’azione aveva comunque avuto il suo senso «politico» perché «politicamente l’obiettivo era anche quello di non far male a nessuno». Un’intercettazione risultata decisiva per escludere «la sussistenza del dolo di attentato all’incolumità delle persone». Secondo la Cassazione, infatti, la finalità terroristica «non può limitarsi a un fenomeno esclusivamente psicologico, ma deve materializzarsi in un’azione seriamente capace di realizzare i fini tipici descritti dalla norma».