L’ultima della Cassazione: meno grave fare graffiti se i muri sono già sporchi
Il buonsenso è una cosa, le sentenze della Cassazione sono, notoriamente, un’altra. L’ultima trovata dei giudici di piazza Cavour è perfettamente in linea con altre suggestive interpretazioni della legge finite in prima pagina. Stavolta i supremi giudici prendono in esame la questione di graffitari e writers che imbrattano muri, viadotti, arredi urbani e mezzi di trasporto delle città: sì, dicono dalla Cassazione, quei writers commettono un reato che è sempre «astrattamente configurabile» e che può essere considerato meno grave se, ad esempio, la superficie presa di mira è già stata «deturpata» – o abbellita, dipende dai punti di vista – da altri artisti di strada.
Con la sentenza 16731, la Seconda sezione penale della Cassazione si è occupata del processo a “Manuinvisibile“, il giovanissimo writer sardo che con diverse bombolette spray si era dato da fare vicino alla stazione milanese di Lambrate. In primo grado, il tribunale lo aveva assolto evidenziando che «la parete in questione era già stata completamente imbrattata e deturpata da ignoti» e che il ragazzo «aveva agito con l’intento di abbellire la facciata e di effettuare un intervento riparatore realizzando un’opera di oggettivo valore artistico».
Inoltre, i giudici di primo grado davano atto che «le doti artistiche» del writer cagliaritano «erano state riconosciute dallo stesso Comune di Milano, giacchè l’imputato era risultato vincitore di un bando inteso a rivalutare piazza Schiavone nel quartiere Bovisa mediante l’intervento di uno “street artist”». Per questo i magistrati avevano escluso che «l’intervento» di “Manuinvisibile” “costituisse imbrattamento del muro, bensì l’esecuzione di una iniziativa artistica».
Su ricorso del pm, la Corte di Appello di Milano – con sentenza del 28 aprile 2015 – si è dimostrata meno entusiasta e clemente e ha ridimensionato l’assoluzione “piena” del primo grado dichiarando il writer non punibile solo in forza della legge sulla particolare tenuità del fatto. Questa “qualifica” è stata riscontrata dai magistrati di secondo grado – e convalidata anche dalla Cassazione – nel fatto che il muro utilizzato per le gesta creative del giovane graffitaro, oggi ventiseienne, «era già stato deturpato da ignoti e quindi l’intervento» di “Manuinvisibile” “non determinava, a ben vedere, nessun danno».
Ma imbrattare i muri rimane pur sempre un reato «astrattamente configurabile» in tutti i casi. Al writer poteva comunque andare peggio e per sua fortuna la Suprema Corte ha respinto il ricorso con il quale il Procuratore generale della Corte di Appello di Milano insisteva a chiedere la sua condanna. Secondo quanto sostenuto dal Pg del capoluogo lombardo, infatti, non c’era alcuna prova dell’esiguità del danno «tale non potendosi considerare quello che, a detta della stessa Corte di Appello, potrebbe essere rimosso solo con l’intervento di un imbianchino».
Si tace «sui costi necessari all’esecuzione dell’intervento di ripristino, senza calcolare che la copertura dei graffiti precedenti con un disegno di ancora più ampie dimensioni rende ancor più problematica l’opera di ripulitura», ha battuto il tasto il Pg. Inoltre ad avviso del capo dei pm di Milano, «la firma “Manuinvisibile.com” costituisce la denominazione del sito Internet dell’imputato, sicchè l’attività deve intendersi come compiuta anche a scopo pubblicitario e quindi di lucro». Il ricorso del Pg è stato dichiarato «inammissibile» dagli “ermellini” che devono averlo giudicato troppo severo nei confronti di un ragazzo incensurato.