Consulta: quando la coppia gay si separa assicurare la tutela dei minori
La questione legata al caso di una coppia di donne che ebbe due gemelli con un’eterologa e poi, interrotta la relazione, ha avviato un contenzioso sulla possibilità dei figli di frequentare entrambe, è infondata per come è posta. Questa la decisione della Cassazione che ricorda tuttavia che decisioni in contrasto con l’interesse dei minori coinvolti merita tutela di legge, anche se la norma cui fare riferimento è diversa da quella impugnata. “L’interruzione ingiustificata – dice la Consulta – da parte di uno o di entrambi i genitori, in contrasto con l’interesse del minore, di un rapporto significativo da quest’ultimo instaurato e intrattenuto con soggetti che non siano parenti” è tutelato da una norma diversa da quella ‘impugnata”. L’interruzione ingiustificata, da parte di uno o di entrambi i genitori, in contrasto con l’interesse del minore, è infatti, riconducibile alla ipotesi di condotta del genitore “comunque pregiudizievole al figlio”, in relazione alla quale l’art. 333 dello stesso codice già consente al Giudice di adottare “i provvedimenti convenienti” nel caso concreto.
La storia di cui si è occupata la Consulta è quella di due donne di Palermo che hanno avuto due gemelli attraverso la fecondazione eterologa. Dopo una convivenza di otto anni le due compagne si sono separate ed è nato un contenzioso su chi poteva intrattenere rapporti con i figli.