Decreto Sicurezza bis: ecco cosa prevedono punto per punto i 18 articoli

12 Giu 2019 10:00 - di Redazione

Si inasprisce il contrasto all’immigrazione clandestina. Via libera a multe per comandanti, armatori e proprietari di navi. Pene più severe per chi in piazza aggredisce le forze dell’ordine con mazze, caschi e fuochi artificiali. Misure del Daspo anche a eventi sportivi diversi dal calcio. Nei 18 articoli del Decreto Sicurezza bis arrivano in porto le norme voluta dal titolare del Viminale.

Decreto Sicurezza bis: l’immigrazione

I primi sette articoli  del Decreto Sicurezza bis riguardano la materia di contrasto all’immigrazione illegale e di ordine e sicurezza pubblica. Nell’art. 1 si legge che il «ministro dell’Interno, quale Autorità nazionale di pubblica sicurezza, nell’esercizio delle funzioni di coordinamento unificato dei controlli sulla frontiera marittima e terrestre e nel rispetto degli obblighi internazionali cui l’Italia è tenuta, è attribuito il potere di limitare o vietare l’ingresso, il transito e/o la sosta di navi nel mare territoriale, qualora sussistano ragioni di ordine e sicurezza pubblica. Del provvedimento – si legge ancora – adottato di concerto con il ministro della difesa e con quello delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le rispettive competenze, è data notizia al Presidente del Consiglio dei ministri».

Il divieto di ingresso nelle acque territoriali

Sul capitolo multe, presente in forma diversa nelle precedenti versioni del testo, restano quelle previste nell’articolo 2 comminate a chi si macchia di violazione del divieto di ingresso nelle acque territoriali, notificato al comandante e, se possibile, all’armatore e al proprietario della nave. «Si applica – si legge nel testo – a ciascuno di essi la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 50.000». Possibile poi la sanzione accessoria della «confisca della nave, procedendo immediatamente a sequestro cautelare». Soldi sono poi previsti (stanziamento di 3 milioni di euro nel triennio 2019-2021) «per finanziare gli oneri connessi al potenziamento delle operazioni di polizia sotto copertura, anche con riferimento alle attività di contrasto del delitto di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina».

Tutela delle forze dell’ordine

Il ministero interviene anche a maggiore tutela per gli operatori delle forze di polizia impiegati in servizio di ordine pubblico nel corso di pubbliche manifestazioni. «Si introduce, poi, una nuova fattispecie delittuosa, che punisce chiunque, nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, utilizza – in modo da creare concreto pericolo a persone o cose – razzi, fuochi artificiali, petardi od oggetti simili, nonché facendo ricorso a mazze, bastoni o altri oggetti contundenti o comunque atti ad offendere». Arrivano le aggravanti: «Si aggravano le pene – si legge – qualora i reati siano commessi nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico».

Supporto alle politiche di sicurezza

Cinque articoli sono poi dedicati “a “disposizioni urgenti per il potenziamento dell’efficacia dell’azione amministrativa a supporto delle politiche di sicurezza”. «Il ministero della Giustizia è autorizzato ad assumere, per il biennio 2019-2020, con contratto di lavoro a tempo determinato di durata annuale un contingente massimo di 800 unita’ di personale amministrativo non dirigenziale». Investimenti previsti in «3.518.433 euro per il 2019 e in 24.629.026 euro per il 2020».

La violenza negli stadi

Infine le misure di contrasto alla violenza negli stadi e durante le manifestazioni sportive. Daspo previsto per «coloro che risultino denunciati per aver preso parte attiva a episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza»; «coloro che risultino avere tenuto, anche all’estero, sia singolarmente che in gruppo, una condotta finalizzata alla partecipazione attiva a episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione»; «coloro che risultino denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva, nel corso dei cinque anni precedenti».

Le società di calcio

Nel mirino finiscono anche i club cui è vietato favorire chi ha subito un Daspo: le società non devono «corrispondere, in qualsiasi forma, diretta o indiretta, sovvenzioni, contributi e facilitazioni di qualsiasi natura, compresa l’erogazione di biglietti e abbonamenti o di titoli di viaggio a prezzo agevolato o gratuito, ai destinatari dei provvedimenti previsti dall’articolo 6 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, ai condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive».

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