Ergastolo, la Consulta apre ai permessi per i detenuti mafiosi. La decisione sull’articolo 4 bis
Ergastolo ostativo: la Consulta ha stabilito che che i permessi premio possono essere concessi anche senza collaborazione con la giustizia. Purché ci siano elementi che escludono collegamenti con la criminalità organizzata. La Corte costituzionale si è riunita oggi in camera di consiglio per esaminare le questioni sollevate dalla Corte di cassazione e dal Tribunale di sorveglianza di Perugia sulla legittimità dell’articolo 4 bis, comma 1, dell’Ordinamento penitenziario. Il punto su cui decidere era quello dove si escludono i permessi per i reati in esso indicati.
In entrambi i casi, si trattava di due persone condannate all’ergastolo per delitti di mafia. La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 4 bis, comma 1, dell’Ordinamento penitenziario. Illegittimo nella parte in cui non prevede la concessione di permessi premio in assenza di collaborazione con la giustizia, anche se sono stati acquisiti elementi tali da escludere sia l’attualità della partecipazione all’associazione criminale sia, più in generale, il pericolo del ripristino di collegamenti con la criminalità organizzata.
Ergastolo, la Consulta decide sull’articolo 4 bis
Sempre che, ovviamente, il condannato abbia dato piena prova di partecipazione al percorso rieducativo. In questo caso, la Corte – pronunciandosi nei limiti della richiesta dei giudici rimettenti – ha quindi sottratto la concessione del solo permesso premio alla generale applicazione del meccanismo ”ostativo” (secondo cui i condannati per i reati previsti dall’articolo 4 bis che dopo la condanna non collaborano con la giustizia non possono accedere ai benefici previsti dall’Ordinamento penitenziario per la generalità dei detenuti). In virtù della pronuncia della Corte, la presunzione di ”pericolosità sociale” del detenuto non collaborante non è più assoluta ma diventa relativa. E quindi può essere superata dal magistrato di sorveglianza, la cui valutazione caso per caso deve basarsi sulle relazioni del Carcere nonché sulle informazioni e i pareri di varie autorità, dalla Procura antimafia o antiterrorismo al competente Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.
In precedenza l’ergastolo ostativo era stato bocciato dalla Corte europea per i diritti dell’uomo, sollevando reazioni indignate in Italia.