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Bari Michele Emiliano

Bari, il Tribunale del Riesame: grave e illegittimo copiare tutti i dati dei cellulari dei giornalisti

Cronaca - di Redazione - 11 Gennaio 2020 - AGGIORNATO 11 Gennaio 2020 alle 18:18

C’è un giudice a Bari. Dove il Tribunale del Riesame avverte che «è processualmente illegittima «la clonazione della memoria dell’intero archivio informatico del telefono cellulare» di un giornalista. Perché «finirebbe con l’assumere i connotati di un’attività di tipo esplorativo. Tale da compromettere gravemente il diritto del giornalista alla riservatezza della corrispondenza. E delle proprie fonti informative».

Lo ha deciso il Tribunale del Riesame di Bari. Con un provvedimento che ha parzialmente annullato il decreto di perquisizione e sequestro dei telefoni cellulari di due giornalistiMassimiliano Scagliarini e Nicola Pepe della Gazzetta del Mezzogiorno.
Il sequestro venne eseguito dalla Procura di Bari. I pm agirono nell’ambito delle indagini su una presunta fuga di notizie. La vicenda riguardava l’inchiesta a carico del presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano.

Il Riesame di Bari censura i colleghi della Procura

I due cronisti rispondono di favoreggiamento personale.
I finanzieri, al momento ignoti, sono, invece, accusati di divulgazione di notizie riservate.
Scagliarini è difeso dagli avvocati Gaetano Castellaneta e Dorella QuartoNicola Pepe è difeso dal legale Francesco Paolo Sisto.

L’acquisizione e la copia del contenuto del cellulare di un giornalista è, dunque, illegittima. Così sostiene il Riesame di Bari. E questo anche se «teoricamente funzionale all’accertamento degli autori» di una presunta fuga di notizie. Nel caso specifico i pm puntano ai pubblici ufficiali della guardia di Finanza. Ancora non identificati. E anche nel caso, specificano i giudici, di «illecita divulgazione di atti, documenti e notizie coperte da segreto investigativo» da parte degli stessi cronisti.

«Non consentite intrusioni nella sfera personale del giornalista»

Questo perché l’acquisizione integrale del contenuto del cellulare di un giornalista «implica non consentite intrusioni nella sfera personalissima del giornalista». Sia «sul versante della privacy»» che si quello «del segreto professionale».

Nel provvedimento i giudici del Riesame ricordano ai colleghi della Procura che «il giornalista è destinatario di una disciplina particolare in tema di tutela del segreto. Con riferimento al quale la valutazione della proporzione tra il contenuto del provvedimento emesso e le esigenze di accertamento dei fatti deve avvenire con particolare rigore. Evitando, quanto più possibile, interventi inutilmente intrusivi».

«Una siffatta  attività investigativa – spiega il Tribunale del Riesame censurando la Procura di Bari – finirebbe con l’assumere i connotati di un’attivita’ di tipo esplorativo. Tale da compromettere gravemente il diritto del giornalista alla riservatezza della corrispondenza. E delle proprie fonti informative».

«Per i giudici, quindi, l’acquisizione dei dati deve essere «limitata e circoscritta alle cornici e temporali perimetrate dalla Procura. Nel cui contesto cronologico avrebbero avuto luogo le condotte agevolatrici». Cioè le presunte rivelazioni delle informazioni coperte da segreto. E per questo, disponendo il parziale annullamento del decreto di sequestro, i giudici hanno ordinato la «distruzione dei cloni di tutti i dati ottenuti con l’estrazione della copia dell’intero archivio». Ad eccezione di alcuni periodi ben circoscritti.

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di Redazione - 11 Gennaio 2020