
Bari, il Tribunale del Riesame: grave e illegittimo copiare tutti i dati dei cellulari dei giornalisti
C’è un giudice a Bari. Dove il Tribunale del Riesame avverte che «è processualmente illegittima «la clonazione della memoria dell’intero archivio informatico del telefono cellulare» di un giornalista. Perché «finirebbe con l’assumere i connotati di un’attività di tipo esplorativo. Tale da compromettere gravemente il diritto del giornalista alla riservatezza della corrispondenza. E delle proprie fonti informative».
Lo ha deciso il Tribunale del Riesame di Bari. Con un provvedimento che ha parzialmente annullato il decreto di perquisizione e sequestro dei telefoni cellulari di due giornalisti. Massimiliano Scagliarini e Nicola Pepe della Gazzetta del Mezzogiorno.
Il sequestro venne eseguito dalla Procura di Bari. I pm agirono nell’ambito delle indagini su una presunta fuga di notizie. La vicenda riguardava l’inchiesta a carico del presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano.
Il Riesame di Bari censura i colleghi della Procura
I due cronisti rispondono di favoreggiamento personale.
I finanzieri, al momento ignoti, sono, invece, accusati di divulgazione di notizie riservate.
Scagliarini è difeso dagli avvocati Gaetano Castellaneta e Dorella Quarto. Nicola Pepe è difeso dal legale Francesco Paolo Sisto.
L’acquisizione e la copia del contenuto del cellulare di un giornalista è, dunque, illegittima. Così sostiene il Riesame di Bari. E questo anche se «teoricamente funzionale all’accertamento degli autori» di una presunta fuga di notizie. Nel caso specifico i pm puntano ai pubblici ufficiali della guardia di Finanza. Ancora non identificati. E anche nel caso, specificano i giudici, di «illecita divulgazione di atti, documenti e notizie coperte da segreto investigativo» da parte degli stessi cronisti.
«Non consentite intrusioni nella sfera personale del giornalista»
Nel provvedimento i giudici del Riesame ricordano ai colleghi della Procura che «il giornalista è destinatario di una disciplina particolare in tema di tutela del segreto. Con riferimento al quale la valutazione della proporzione tra il contenuto del provvedimento emesso e le esigenze di accertamento dei fatti deve avvenire con particolare rigore. Evitando, quanto più possibile, interventi inutilmente intrusivi».
«Una siffatta attività investigativa – spiega il Tribunale del Riesame censurando la Procura di Bari – finirebbe con l’assumere i connotati di un’attivita’ di tipo esplorativo. Tale da compromettere gravemente il diritto del giornalista alla riservatezza della corrispondenza. E delle proprie fonti informative».
«Per i giudici, quindi, l’acquisizione dei dati deve essere «limitata e circoscritta alle cornici e temporali perimetrate dalla Procura. Nel cui contesto cronologico avrebbero avuto luogo le condotte agevolatrici». Cioè le presunte rivelazioni delle informazioni coperte da segreto. E per questo, disponendo il parziale annullamento del decreto di sequestro, i giudici hanno ordinato la «distruzione dei cloni di tutti i dati ottenuti con l’estrazione della copia dell’intero archivio». Ad eccezione di alcuni periodi ben circoscritti.