Altro che «destra medioevale». Sarà la legge Zan a far ritornare in vita la (laica) Inquisizione

3 Apr 2021 12:23 - di Giacomo Fabi
legge Zan

Un paio di giorni fa, dalle colonne de La Stampa, la filosofa Michela Marzano esortava la destra italiana ad abbandonare la propria visione «medioevale» per guardare con minor pregiudizio al disegno di legge Zan sull’omotransfobia. Dopo averlo letto, ci siamo decisi a rivolgerle speculare invito a far rientrare il suo simil-progressismo nell’alveo della Costituzione. Infatti, il disegno di legge che a lei piace tanto, più che promuovere l’ideologia gender, la prende in ostaggio per menomare la libera manifestazione del pensiero sancita dall’articolo 21 della nostra Carta Fondamentale. È una questione già affrontata su Avvenire, con ben altra competenza giuridica, da Alfredo Mantovano, già parlamentare e ora vicepresidente del Centro Studi Rosario Livatino. Basta dare una rapida scorsa all’articolo 4 per rendersene conto.

Le obiezioni di Mantovano

Mantovano lo ha giustamente decodificato come «segnalazione di un allarme». E ben tre sono gli indizi che confermano la sua interpretazione. Praticamente una prova, direbbe  Agatha Christie. Il primo: nella norma campeggia un «fatte salve» riferito a libertà (di opinione, di parola e di pensiero) tutelate dall’articolo 21. Il secondo estende il «fatte salve» anche alle «condotte legittime riconducibili al pluralismo delle idee o alla libertà delle scelte» purché – terzo indizio – «non idonee a determinare il concreto pericolo del compimento di atti discriminatori o violenti». Persino una matricola di giurisprudenza si chiederebbe che ci fa in una legge ordinaria l’espressione «fatte salve» riferita a libertà tutelate dalla Costituzione. È l’onorevole Zan a concedercele o sono stati i Padri costituenti a garantircele?

La deriva liberticida del disegno di legge Zan

E poiché non c’è dubbio che vada esclusa la prima opzione, perché Zan ha sentito il bisogno di ribadirlo? E ancora: che bisogno c’è di «fare salve» le «condotte legittime»? Se tali sono, cioè «legittime», non se ne vede la ragione. «È come se una legge – scrive Mantovano – stabilisse che “sono fatti salvi i diritti inviolabili dell’uomo”». In realtà, l’imbarazzante ridondanza di garanzie costituzionali «fatte salve» da una legge ordinaria serve solo a nascondere la deriva liberticida annidata nel terzo indizio. Non quando ipotizza il «compimento di atto discriminatori o violenti», già puniti dal codice, ma quando li fa discendere come effetti collaterali di «condotte legittime».

Il simil-progressismo della filosofa Marzano

Il solo immaginare un nesso di causalità tra «condotte legittime» e compimenti di atti discriminatori o violenti è di per sé aberrante. Tanto più se si considera che prima di un  giudice che possa stabilirlo ci sarà un pm che potrà ipotizzarlo. E chi può escludere che in forza del principio dell’obbligatorietà dell’azione penale un pubblico ministero non decida di procedere contro chi affermasse che «una donna trans non è donna»? Coi tanti magistrati che “vestivamo alla Palamara” in circolazione, la legge Zan è più di un pericolo. Altro che destra medioevale,  signora Marzano. Se c’è qualcuno che vuol riportarci all’Inquisizione, e neppure a quella santa, è proprio lei.

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