La Consulta alle toghe: no a carcere obbligatorio per il reato di diffamazione a mezzo stampa

12 Lug 2021 16:47 - di Roberto Frulli

Dopo aver atteso invano per più di un anno che la politica intervenisse attraverso una nuova norma in grado di bilanciare meglio il diritto alla libertà di cronaca e di critica dei giornalisti con la tutela della reputazione individuale, la Consulta, – che già a giugno dello scorso anno aveva affrontato la questione della diffamazione a mezzo stampa sospendendo, però, la decisione per consentire al legislatore di trovare un punto di incontro – ha ora dichiarato illegittimi 2 articoli della legge sulla stampa ritenendo che, almeno in alcuni casi, il giudice non è obbligato a comminare in carcere.

I due articoli dichiarati incostituzionali dalla Corte sono l’articolo 13 della norma 47 del 1948, la cosiddetta legge sulla stampa che prevedeva la necessaria applicazione della reclusione da uno a sei anni per il reato di diffamazione commessa a mezzo della stampa e consistente nell’attribuzione di un fatto determinato, e l’articolo 30, comma 4, della legge n. 223 del 1990 sul sistema radiotelevisivo pubblico e privato, che estendeva le sanzioni previste dall’articolo 13 della legge sulla stampa alla diffamazione commessa per mezzo della radio o della televisione.

Le norme vigenti che obbligano il giudice a punire con il carcere il reato di diffamazione a mezzo della stampa o della radiotelevisione, aggravata dall’attribuzione di un fatto determinato, sono, dunque, incostituzionali, ha stabilito la Consulta, perché contrastano con la libertà di manifestazione del pensiero, riconosciuta tanto dalla Costituzione italiana quanto dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

E questo perché, chiarisce sempre la Consulta, la minaccia dell’obbligatoria applicazione del carcere può produrre l’effetto di dissuadere i giornalisti dall’esercizio della loro cruciale funzione di controllo dell’operato dei pubblici poteri.

Il contenuto del nuovo pronunciamento sulla materia con la sentenza numero 150 depositata oggi – una sentenza storica dal suo punto di vista – era già stato anticipato con il comunicato stampa dello scorso 22 giugno.

Ad ogni buon conto la Consulta ci tiene a precisare che non è di per sé incompatibile con la Costituzione che il giudice applichi la pena del carcere a chi, ad esempio, si sia reso responsabile di “campagne di disinformazione condotte attraverso la stampa, internet o i social media, caratterizzate dalla diffusione di addebiti gravemente lesivi della reputazione della vittima, e compiute nella consapevolezza da parte dei loro autori della – oggettiva e dimostrabile – falsità degli addebiti stessi”.

“Chi”, infatti, “ponga in essere simili condotte – eserciti o meno la professione giornalistica – certo non svolge – avverte la Corte costituzionale – la funzione di ‘cane da guardia’ della democrazia, che si attua paradigmaticamente tramite la ricerca e la pubblicazione di verità ‘scomode’”.

“Ma, all’opposto, crea un pericolo per la democrazia”, anche per i possibili effetti distorsivi di tali condotte sulle libere competizioni elettorali.

La Corte era stata chiamata a pronunciarsi su due vicende portate alla sua attenzione dal Tribunale di Salerno e da quello di Bari, ma aveva sospeso il giudizio per un anno in maniera da dar modo al legislatore di approvare nel frattempo una nuova disciplina della materia. Cosa che, però, il legislatore non ha fatto.

Con la sentenza 150, la Corte ha, invece, escluso il contrasto con la Costituzione dell’articolo 595, terzo comma, del Codice penale, che prevede, in alternativa fra loro, la pena della reclusione da sei mesi a tre anni ovvero della multa in caso di condanna per diffamazione commessa a mezzo della stampa o di altro mezzo di pubblicità.

La Consulta mette sullo stesso piano dal punto di vista del diritto, tanto il diritto di cronaca e di critica esercitato dai giornalisti, quanto la reputazione individuale ritenuta, dai giudici della Corte, un diritto inviolabile, strettamente legato alla dignità della persona”.

In tutto questo, tuttavia, la Corte Costituzionale non rinuncia a sottolineare al legislatore la necessità di una complessiva riforma della disciplina vigente, sempre con il dichiarato obiettivo di evitare ogni indebita intimidazione dell’attività giornalistica, assicurando, al contempo, un’adeguata tutela della reputazione individuale contro illegittime aggressioni poste in essere nell’esercizio di tale attività”.

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