Scuola, tutto il personale con il green pass. E nelle Rsa chi non si vaccina non prenderà lo stipendio

9 Set 2021 15:25 - di Redazione
scuola

Il governo con un decreto legge estende l’obbligo di Green pass al personale esterno della scuola e dell’università e prevede l’obbligo di vaccino per i lavoratori delle Rsa, anche esterni. Lo ha stabilito il consiglio dei ministri: si tratta del primo provvedimento in linea con la graduale estensione del certificato verde di cui aveva parlato Mario Draghi. 

Alunni e studenti non sono obbligati ad avere il Green pass

“Chiunque accede a tutte le strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative (…) deve possedere ed è tenuto ad esibire la certificazione verde COVID-19”: così si legge nella bozza del decreto che sta circolando nelle agenzie. Gli alunni sono invece esentati. 

Spetta ai dirigenti scolastici il controllo del certificato

Il controllo del green pass spetterà ai presidi, già da giorni in subbuglio per comprendere le modalità con cui garantire l’accesso ai plessi scolastici.  “Nel caso in cui l’accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro – si legge nella bozza del decreto – la verifica sul rispetto delle prescrizioni (…) deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro”. Il mancato controllo comporta multe da 400 a mille euro.

Il personale esterno delle Rsa

Il decreto si occupa poi del personale esterno delle Rsa, che dovrà essere obbligatoriamente vaccinato. Chi vorrà sottrarsi verrà sospeso dal lavoro e non percepirà alcuna retribuzione. La norma dunque applica quanto già previsto per il personale sanitario “a tutti i soggetti anche esterni che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nelle strutture” di ricovero per anziani.

Dall’obbligo sono esclusi i “soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute”. Per tutti gli altri che vorranno sottrarsi alla vaccinazione si introduce dunque “la sospensione della prestazione lavorativa”, il che “comporta che non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato” fino “all’assolvimento dell’obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021”.

 

 

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