Bambini non vaccinati, pugno duro della Cassazione contro i genitori: commettono un reato

28 Gen 2022 11:35 - di Vittorio Giovenale
bambini non vaccinati

Sui bambini non vaccinati arriva una sentenza importante della Cassazione dal punto di vista penale. Il genitore che porta il figlio a scuola senza che abbia fatto i vaccini obbligatori commette infatti un reato. Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza 2885, aprendo nuovi scenari anche in futuro, nel caso di vaccino anti-Covid obbligatorio per l’iscrizione a scuola nel prossimo anno scolastico.

Per la suprema Corte è infatti penalmente rilevante il mancato rispetto del provvedimento che impone, in assenza di certificazione, la sospensione dalla frequenza scolastica, non il non aver vaccinato il minore. Con la sentenza 2885 Cassazione ha accolto il ricorso del Pubblico ministero contro il proscioglimento, pronunciato dal Gip, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Bambini non vaccinati: la sentenza della Cassazione

Una decisione che – precisa la Cassazione, è il risultato di una “svista”, come si legge su Il Sole24Ore. Il Gip ha, precisato che il mancato rispetto del cosiddetto decreto Lorenzin (Dl 73/2017), relativo all’obbligatorietà di alcuni vaccini, è un illecito amministrativo e non penale.
Cambiano le cose, invece, solo in caso di urgenza, e in occasione di epidemie in atto quando, in base al Dlgs 112/1998 (articolo 117) è legittimo emettere provvedimenti necessari e urgenti “di esecuzione coattiva dell’obbligo vaccinale”.

Sulla base del fatto che tra i 6 e i 16 anni il genitore è “obbligato” per legge a portare a scuola i figli, i bambini, per legge, non possono essere non vaccinati. Ma quali sono le obbligazioni, al momento, obbligatorie?

Quali sono le vaccinazioni obbligatorie

Dieci vaccinazioni obbligatorie da zero a 16 anni
Il Decreto legge 7 giugno 2017 , n. 73, Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, modificato dalla Legge di conversione 31 luglio 2017, n. 119, prevede infatti le seguenti vaccinazioni obbligatorie per i minori di età compresa tra zero e sedici anni e per i minori stranieri non accompagnati:
•anti-poliomielitica
•anti-difterica
•anti-tetanica
•anti-epatite B
•anti-pertosse
•anti-Haemophilus influenzae tipo b
•anti-morbillo
•anti-rosolia
•anti-parotite
•anti-varicella.
L’obbligatorietà per le ultime quattro (anti-morbillo, anti-rosolia, anti-parotite, anti-varicella) è soggetta a revisione ogni tre anni in base ai dati epidemiologici e delle coperture vaccinali raggiunte.

 

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