Cassazione: rapinare con la mascherina sul volto è un aggravante. Il ladro si lamenta: “E’ obbligatoria…”

19 Gen 2022 19:25 - di Eugenio Battisti

Il reato di rapina è aggravato se compiuto indossando la mascherina. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione. Che ha respinto il ricorso dal sapore provocatorio di un uomo che era stato condannato in primo e secondo grado per rapina. Con l’applicazione dell’aggravante relativa appunto al travisamento del volto. Visto che il rapinatore aveva agito indossando la mascherina. Resa obbligatoria in questi tempi dalle norme anti-Covid.

Rapina con mascherina, il ladro fa ricorso

Il ladro ‘puntiglioso’  – secondo quanto riferisce l‘Adnkronos – aveva consultando il massimario della Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica italiana. Quindi si era rivolto alla Suprema Corte. Facendo leva sul fatto che in periodo di emergenza Covid non avrebbe potuto compiere la rapina senza la mascherina. “Essendo quest’ultima imposta per legge”. Il ricorso si basava proprio su questo particolare dovuto all’emergenza sanitaria. In pratica, secondo l’autore del reato, si sarebbe trattato di un comportamento obbligatorio previsto dalla normativa vigente. E dunque, il travisamento del volto, reso necessario dalla mascherina obbligatoria,  non avrebbe potuto costituire un’aggravante al reato di rapina.

La Cassazione conferma: rapina aggravata se il viso è coperto

Neanche a dirlo la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso presentato dal ladro. La II sezione penale della Corte di Cassazione, con sentenza n. 1712 depositata il 17 gennaio 2022, ha ritenuto infondato il ricorso. In quanto – si legge – “il camuffamento del volto per aver indossato la mascherina è comunque collegato alla commissione del delitto. E utile a rendere difficoltoso il riconoscimento dell’autore del fatto”. Per la Suprema Corte, inoltre, è corretta l’applicazione dell’aggravante dal momento che il nesso di “occasionalità necessaria della rapina effettuata indossando la mascherina esclude la possibilità di ritenere quest’ultima condotta alla stregua di mero adempimento del dovere“.

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