M5S non poteva non sapere. Il Tribunale di Napoli rigetta la richiesta di Conte di revocare la sua sospensione

8 Mar 2022 12:23 - di Roberto Frulli

Ennesima sberla a Giuseppe Conte dal Tribunale di Napoli che ha rigettato il ricorso presentato dall’ex-premier per la revoca dell’ordinanza di sospensione dello statuto e della sua stessa nomina a presidente dei pentastellati.

Il sedicente avvocato del popolo è stato impallinato per la seconda volta dall’avvocato Lorenzo Borrè, legale degli espulsi Cinque Stelle e autore di una serie di ricorsi che hanno paralizzato Conte e congelato lo statuto mettendo il dito sulla piaga di una molto presunta democrazia interna piegata alle necessità dei grillini.

Restano, dunque, congelati i vertici M5S, compresa la guida del Movimento affidata a Giuseppe Conte.

A nulla è valsa la contestazione sollevata dai legali M5S, uno stuolo di professoroni, che Conte e i vertici grillini non sapevano di quel regolamento del 2018 che permetteva l’esclusione da ogni voto degli iscritti per tutti coloro che fossero entrati nell’Associazione Movimento 5Stelle da meno di 6 mesi.

Un’esclusione che aveva indotto il Tribunale partenopeo a congelare i vertici del Movimento.

Nella pronuncia firmata dal giudice partenopeo Francesco Paolo Feo questa mancanza viene addirittura richiamata proprio tra le motivazioni alla base del rigetto del ricorso.

In attesa di un nuovo round, ovvero l’udienza di merito fissata per il 5 aprile.

“Rilevato che l’istanza in esame si fonda sulla produzione del documento qualificato ‘regolamento’, datato 8 novembre 2018, dunque già da tempo esistente al momento dell’adozione delle delibere impugnate e che avrebbe legittimato l’esclusione dal voto degli iscritti da meno di sei mesi (sicché sarebbe superata, secondo l’istante, la motivazione sulla base della quale il Tribunale è giunto alla pronuncia di sospensione) – scrive, nell’ultima pronuncia, visionata dall‘Adnkronos, il Tribunale di Napoli. – Tale documento, stante quanto prospettato nell’istanza di revoca, non sarebbe stato prodotto prima in giudizio perché, di esso, l’istante Associazione sarebbe venuta a conoscenza solo dopo la pronuncia dell’ordinanza di sospensione“.

“Considerato, in linea generale, che l’istanza di revoca e la riproposizione della domanda cautelare non può trovare luogo ove fondata su ragioni di fatto e di diritto preesistenti alla pronuncia cautelare, a meno che di esse non venga allegata e dimostrata l’avvenuta conoscenza e conoscibilità solo in un momento successivo – si legge ancora nella pronuncia – ritenuto, ciò premesso, che il dedotto “regolamento” è atto promanante dalla stessa Associazione che lo ha prodotto in giudizio, trattandosi di atto ad essa interno, regolante un aspetto fondamentale della sua organizzazione e del suo funzionamento ed emanato dagli stessi organi apicali dell’Associazione e quindi da intendersi per ciò stesso conosciuto, o comunque sicuramente conoscibile, fin dalla sua adozione, né potendo evidentemente aver rilievo, sul piano della sua conoscibilità, il fatto che la funzione di organi rappresentativi dell’ente fosse, al momento della introduzione di questo contenzioso, rivestita da persone diverse da quelle del tempo in cui il regolamento fu adottato”.

E ancora, “rilevato inoltre che il regolamento in esame risulta già dedotto in controversia, visto che i ricorrenti (contestandone la mancata pubblicazione, la mancanza di data certa ed il fatto che non fosse stato proposto dal Comitato direttivo) avevano già nell’atto di citazione specificamente argomentato su di esso, che pare esser richiamato, anche se solo genericamente e senza indicazione della data di emissione o di altro elemento specificativo, nell’avviso di convocazione dell’assemblea del 17 Luglio 2021, in forza del quale erano stati ammessi al voto solo gli iscritti da oltre sei mesi”.

”Inoltre, nel verbale di udienza del 2 Febbraio 2022 (innanzi al Collegio, in sede di reclamo), i ricorrenti contestavano – ricorda ancora il giudice che ha respinto il ricorso di Conte – ancora che l’avviso di convocazione dell’assemblea faceva riferimento ad un regolamento che doveva esser ritenuto inesistente“.

Insomma i vertici M5S si sono incartati con le loro stesse argomentazioni. Hanno finto di non essere a conoscenza del regolamento che, però, loro stessi avevano citato in precedenza. Un tentativo infantile di mischiare le carte.

Alla luce di queste motivazioni, il ricorso dei legali dei vertici del M5S è stato rigettato poiché, si legge ancora, “non sussistono i presupposti per la chiesta revoca“.

Molto soddisfatto, ovviamente, l’avvocato Borrè (nella foto), autore di una lunga serie di ricorsi vinti in tutta Italia contro la disinvolta gestione della democrazia interna dei Cinque Stelle.

“Ora Conte rifletta”, suggerisce Borrè consigliando al collega impallinato di non fare mosse azzardate.

“Accogliendo la prima delle 17 eccezioni di inammissibilità, l’ordinanza dovrebbe fare riflettere chi si ostina a tirare dritto nonostante i rilievi del Collegio di cui all’ordinanza del 7 febbraio – avverte Borrè. – Per poter escludere dal voto gli associati iuniores dal 17 febbraio 2021 serve un regolamento adottato su istanza del Comitato direttivo“, dice il legale all’Adnkronos mettendo in guardia i grillini su ciò che si apprestano a fare, cioè il voto che il 10 e l’11 marzo si terrà sulla piattaforma SkyVote.
Una votazione convocata dai vertici grillini per convalidare il nuovo statuto con le modifiche richieste dalla Commissione di Garanzia degli Statuti e per la trasparenza e controllo dei rendiconti dei partiti politici, ai fini dell‘iscrizione del Movimento 5 Stelle nel registro per il 2xMille.

Borrè non esclude di impugnare la nuova votazione: “Le modalità di convocazione dell’assemblea e le modifiche proposte prestano indubbiamente il fianco, entrambi i fianchi direi, a eventuali nuove impugnazioni. Ricordo sempre che non sono io ad impugnare: la mia opera si riduce al patrocinio. Ma se tanto mi dà tanto…”.

E a chi gli chiede di possibili, nuove controversie legate al trattamento dei dati degli iscritti con la votazione su SkyVote, l’avvocato replica con una risposta che dovrebbe essere un altro campanello d’allarme per i vertici grillini: “La questione del trattamento dei dati non l’ho ancora studiata e quindi non mi esprimo. Mi limito a ricordare quanto sostenuto da Grillo nel comunicato del 29 giugno 2021. Francamente non comprendo questa coazione ad aggiungere problemi ad altri problemi enormi“.

Ma nella pronuncia con cui il Tribunale di Napoli ha rigettato il ricorso dei vertici M5S spunta anche la ‘vicenda Crimi‘ che, nelle settimane scorse, aveva fatto tanto discutere.

La questione riguarda la presenza, nell’archivio mail di Vito Crimi, ex-capo politico M5S ad interim nell’interregno tra Luigi Di Maio e Conte, del regolamento targato 2018 che avrebbe potuto mettere al riparo dalle beghe legali la leadership dell’ex-premier, sospesa dal Tribunale di Napoli.

Una ‘pezza d’appoggio‘ adottata dai legali M5S nel ricorso, e di cui Crimi, a febbraio scorso, aveva ammesso di non avere avuto memoria, non avendone informato Conte per dimenticanza.

Ora proprio quest’incidente di percorso viene richiamato anche nella pronuncia con cui il Tribunale di Napoli ha rigettato il ricorso di Conte.

Nel rigettare il ricorso, il giudice Francesco Paolo Feo rimarca come il regolamento 2018 non potesse essere ignorato dai vertici, richiamando, in un passaggio, come “peraltro la funzione di presidente del Comitato di Garanzia al momento della convocazione dell’assemblea per l’adozione delle delibere impugnate era rivestita dalla stessa persona che la rivestiva al momento della assunzione del regolamento”, ovvero l’ex-capo politico reggente, nonché presidente dell’organo di garanzia pentastellato, Vito Crimi.

Insomma anche qui i vertici Cinquestelle si sono dimostrati dei pasticcioni.

Prossimo appuntamento per la telenovela dei vertici del Cinquestelle sempre a Napoli per la prossima udienza del 5 aprile.

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