Decreto anti rave, Guzzetta replica ai critici: «L’espressione ordine pubblico? È nella Carta»
Prosegue il dibattito alimentato dalla norma anti-rave party contenuta nell’articolo 5 del decreto legge 162 del 2022. Tra i pomi della discordia ancora l’espressione “ordine pubblico” presente nel decreto che secondo alcuni giuristi andrebbe “assolutamente evitata”, in quanto “nell’articolo 17 della Costituzione non è volutamente utilizzata”, come ha affermato tra gli altri il costituzionalista Stefano Ceccanti. Non è d’accordo il collega Giovanni Guzzetta, che tramite l’Adnkronos risponde: «L’ordine pubblico è sicuramente uno di quei concetti che richiedono rigore applicativo. La Costituzione è piena di clausole di questo genere, come il buon costume o l’utilità sociale con cui, ad esempio, si sono consentite nel tempo abnormi limitazioni delle libertà economiche. Ma dire che esso sia indefinito o assente in Costituzione non è corretto».
Guzzetta sull’ordine pubblico
Secondo Guzzetta, professore di Diritto pubblico all’università di Roma Tor Vergata, «la giurisprudenza e la Corte costituzionale, ad esempio alla sentenza 290 del 2000, lo hanno da tempo circoscritto. Del resto la Corte stessa (sentenza 160/1976, 15/1973, 168/1971, 54/1961) e la dottrina più condivisibile lo riconoscono come limite ricavabile dal primo e dall’ultimo comma dell’art. 17 in materia di libertà di riunione». Il costituzionalista rammenta che anche «l’art. 117 della nostra Carta, poi, lo cita esplicitamente, così come il Patto internazionale sui diritti civili e politici dell’Onu che riconosce il diritto di “riunione pacifica” e la possibilità di limitarlo “nell’interesse della sicurezza nazionale, della sicurezza pubblica, dell’ordine pubblico o per tutelare la sanità e la morale pubbliche o gli altrui diritti e libertà”».
Rave, Sisto: «Non sarà una norma liberticida»
In mattina sul tema era intervenuto a Omnibus su La7, il viceministro alla Giustizia Francesco Paolo Sisto. «L’intervento sui rave party, come chiarito dal ministro Nordio, individua con molta chiarezza i beni giuridici tutelati, che sono l’ordine, l’incolumità e la salute pubblica. Se ci sarà da intervenire per rendere più chiara la tipicità della norma ed evitare così le strumentali accuse di applicabilità ai casi di legittimo esercizio del diritto di manifestare la propria opinione, questo potrà accadere nell’ambito del dibattito parlamentare. Una cosa è certa: questa non è e non sarà una norma liberticida».
«L’eccesso di intercettazioni non è mai uno sport edificante»
Per poi continuare. «Non è nemmeno immaginabile il pregiudizio, e meno che mai a mezzo di una norma penale, di diritti ampiamente tutelati dalla Costituzione. Così come riteniamo che l’eccesso di intercettazioni non sia mai uno sport edificante e, ove tale scia fosse condivisa, si potrebbe pensare ad una modifica parlamentare della pena massima per evitarle. Particolarmente interessante è, invece, la previsione – ha concluso – del sequestro finalizzato alla confisca dei beni utilizzati ai fini del rave: è un elemento che dà alla norma una funzione di efficace prevenzione speciale».