L’esperto: “Le Ong hanno violato Frontex, il divieto a Humanity 1 giustificato e legittimo”
“Firmando il Codice di condotta, le Ong” che imbarcano immigrati andandoli a prendere sotto le coste della Libia “hanno accettato il principio della legge di bandiera” il quale “stabilisce che, a bordo della nave in acque internazionali vige la legge della bandiera della nave e la piena giurisdizione del paese di quella bandiera, come se fosse terra”, chiarisce all’Adnkronos il legale marittimista Giuseppe Loffreda, dello studio Legal4Transport, affrontando, dal punto di vista giuridico, il caso delle navi che fungono da taxi per gli immigrati, come la Humanity 1 e la Geo Barents, nel caso specifico.
“I comandanti di tutte le navi Ong sono tenuti dunque – ricorda Loffreda – a ricevere ed istruire la richiesta di asilo ai sensi del regolamento di Dublino, riconosciuto come legge applicabile a bordo dal codice di condotta”.
Ma cosa c’è scritto nel Codice sottoscritto dalle organizzazioni non governative? “Le Ong che sottoscrivono questo Codice di Condotta assumono i seguenti impegni”: “…L’impegno ad assicurare che le competenti autorità dello Stato di bandiera siano tenute costantemente informate dell’attività intrapresa dalla nave ed immediatamente informate di ogni evento rilevante ai fini di “maritime security”, in conformità al principio della giurisdizione dello Stato di bandiera in base alla UNCLOS (Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, ndr) e ad altre norme applicabili del diritto internazionale…”.
Quanto al “divieto imposto dal governo italiano alla nave Humanity 1 di sostare in acque italiane oltre il termine necessario ad assicurare le operazioni di soccorso e assistenza nei confronti delle persone che versino in condizioni emergenziali e in precarie condizioni di salute, è, ritiene il Loffredo, “giustificato e legittimo”.
Il riferimento è al decreto interministeriale del 4 novembre 2022 emanato dal ministero dell’Interno di concerto con quello della Difesa e delle Infrastrutture che “richiama, tra l’altro, le norme internazionali europee e nazionali del regime Frontex”, l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera a cui è affidato il funzionamento del sistema di controllo e gestione delle frontiere esterne dello Spazio Schengen e dell’Unione europea.
“Sono norme – ricorda il legale esperto di diritto marittimo – contravvenute dall’attività svolta dalle navi Ong in materia di soccorso in mare. Così come riporta il decreto, le navi non hanno operato in linea, altresì, con le norme europee e nazionali in materia di sicurezza e controllo delle frontiere e di contrasto all’immigrazione illegale”.
Secondo il giurista, è inoltre irrilevante quanto contestato al ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi rispetto al fatto che il Decreto citi, nelle premesse, “il regolamento (Ue) 2016/1624, non più in vigore dal 31/12/2020. E’ un fatto ininfluente in quanto quel regolamento è stato abrogato e sostituito dal Regolamento (Ue) 2019/1896 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea, il cui snodo centrale è l’Agenzia europea comunemente nota come ‘Frontex‘. Il riferimento al vecchio regolamento quindi dovrebbe intendersi sostituito con il riferimento al nuovo”, precisa.
Tra l’altro i 124 articoli del nuovo Regolamento descrivono “un quadro organico della prima forma di amministrazione integrata della protezione delle frontiere esterne dell’Unione a livello sovranazionale e nazionale, che era già sostanzialmente contenuto nel Regolamento 2016/1624”.
“Ciò che qui conta – sottolinea lo specialista in diritto della navigazione – è rilevare che l’Italia deve rispettare le regole: il ‘ventesimo considerando’ del nuovo Regolamento 2019/1896 precisa infatti che la sua attuazione non incide sulla ripartizione delle competenze tra l’Unione e gli Stati membri né sugli obblighi che incombono agli Stati membri in base alla convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, alla convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, alla convenzione internazionale sulla ricerca e il salvataggio marittimo, alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale e al suo protocollo per combattere il traffico di migranti via terra, via nave e via aria. Nella fattispecie della nave Humanity 1, l’Italia – conclude Loffreda – ha l’obbligo di salvaguardare la vita umana, come sta facendo”.