La Cassazione annulla l’assoluzione dell’anarchico Lo Turco accusato di divulgare documenti della Fai

4 Gen 2023 16:23 - di Paolo Lami

Era stato accusato di aver divulgato documenti della Fai, la Federazione Anarchica informale e poi assolto in secondo grado ma ora la Cassazione ha annullato la sentenza per l’anarchico Giuseppe Lo Turco, ritenuto legato alla presunta organizzazione terroristica della ‘Fai-Fri – Federazione Anarchica Informale-Fronte Rivoluzionario Internazionale‘.

Tretaquattro anni, Giuseppe Lo Turco si era visto assolvere dalla Corte d’Assise d’appello di Torino ma ora la Cassazione ha annullato con rinvio quella sentenza e, quindi, l’anarchico dovrà essere nuovamente processato in appello.

Lo Turco era stato condannato in primo grado nel 2017 e poi assolto in secondo grado nel 2021. Ora la Suprema Corte ha ritenuto fondato il ricorso della Procura generale di Torino e ha disposto un nuovo processo.

“È errato in diritto escludere la partecipazione all’associazione da parte di un soggetto – sostengono i giudici della Cassazione nel loro provvedimento che rimanda a processo l’anarchico – che, facente parte di una cellula collegata con l’organizzazione internazionale mediante un collegamento strutturale e biunivoco (di scambio e collaborazione), collabora nella gestione di un forum, un sito o un blog nel quale vengono inseriti materiale propagandistico, commenti e documenti dal contenuto di inequivoco sostegno all’organizzazione terroristica, così svolgendo attività di propaganda, apologia e proselitismo, finalizzate a creare emulazione, indirizzare il consenso, incitare alla violenza, rafforzando, mediante capillare divulgazione, il proposito criminoso propagandato’”.

Contestando le ragioni dell’assoluzione disposta nel 2021 dai colleghi della Corte d’Assise d’appello di Torino i supremi giudici sottolineano che l’imputato “come risulta dalle intercettazioni” ha “svolto, per decisione dei vertici della ‘testata’, specifiche attività di gestione e manutenzione del sito” e che “come hanno logicamente evidenziato il giudice di primo grado e il pubblico ministero ricorrente, l’attività, che l’imputato non contesta, di traduzione del materiale istigatorio ed apologetico destinato alla successiva pubblicazione sul sito costituisce un chiaro indice di partecipazione alla diffusione di tali contenuti”.

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