Ruby ter, la Procura di Milano si prepara a fare ricorso contro l’assoluzione. L’errore tecnico sulle “olgettine”

16 Mag 2023 20:05 - di Redazione
RUBY

Si prepara a fare ricorso la Procura di Milano, una volta lette le motivazioni del provvedimentopoco meno di 200 pagine – con i cui i giudici della Settima sezione penale del Tribunale di Milano hanno assolto l’ex-premier Silvio Berlusconi dall’accusa di corruzione in atti giudiziari nel cosiddetto Ruby ter.

La sentenza, emessa lo scorso 15 febbraio e le cui motivazioni, – molto tecniche e incentrate sulla qualifica delle ragazze quando sono state sentite come semplici testimoni e non come ‘testimoni assistite‘ – sono state depositate oggi, ha assolto, oltre al leader di Forza Italia, anche tutti gli altri 28 imputati che erano stati chiamati a processo dai magistrati milanesi.

E, appunto, centrale, nelle motivazioni, è la questione che i giudici mettono in evidenza: le ragazze che avrebbero ricevuto soldi o altre utilità in cambio del silenzio non dovevano essere ascoltate come semplici testimoni, ma come ‘assistite‘. E questo, si legge nelle quasi 200 pagine, “avrebbe evitato un dispendio di attività processuale di fatto rivelatasi inutil(izzabil) e posto le legittime premesse per trarre le corrette conseguenze in tema di responsabilità“.

“Gli elementi per qualificare correttamente le odierne imputate erano negli atti a disposizione dell’autorità giudiziaria già prima che le medesime fossero chiamate a sedere sul banco dei ‘testimoni’. I due Tribunali li valorizzarono nelle sentenze solo al fine di privare in concreto di valore probatorio le dichiarazioni rese, anche in considerazione della ritenuta falsità delle medesime” si aggiunge.

“Ma, all’evidenza – spiegano i giudici – non si poteva certo aspettare che il soggetto asseritamente pagato per rendere dichiarazioni false rendesse queste ultime per dimostrare un’indebita interferenza con l’attività processuale di cui già c’erano indizi. Diversamente, come osservato, si finirebbe per realizzare l’obiettivo che le norme sull’incompatibilità a testimoniare intendono scongiurare: costringere taluno ad autoaccusarsi e incriminare il soggetto già impropriamente escusso come testimone per le dichiarazioni rese in una veste che non poteva legittimamente assumere”.

“Se le imputate – obiettano i giudici del Ruby ter – fossero state correttamente qualificate e gli avvisi fossero stati formulati, si sarebbe potuto discutere della configurabilità dell’articolo 377 bis del codice penale” – delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria – “ovviamente nei confronti del solo Berlusconi in relazione alle dichiaranti che avessero scelto il silenzio e dell’articolo 319 ter codice penale”, ossia corruzione in atti giudiziari, “con riferimento a quelle che invece avessero consapevolmente deciso di rendere dichiarazioni sulla responsabilità altrui. Ma quell’omissione di garanzia ha irrimediabilmente pregiudicato l’operatività di fattispecie di diritto penale sostanziale strettamente connesse con il diritto processuale“.
In parole semplici le ‘olgettinedovevano essere sentite non come testimoni assistite. E non averlo fatto ha ‘pregiudicato’ l’andamento del procedimento che si è concluso senza condanne.

 

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