“Vietato sfamare cani e gatti randagi”: il sindaco di sinistra fa infuriare gli animalisti a Castelbuono
Vietato sfamare cani, gatti e volatili in aree pubbliche a Castelbuono, in provincia di Palermo, pena una sanzione da 25 a 500 euro. È quel che ha disposto il sindaco, Mario Cicero, eletto con una lista civica che fa capo ai Democratici, con un’ordinanza contro la quale l’Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa) ha presentato immediatamente un’istanza di revoca in autotutela.
Cani e gatti randagi, l’ordinanza del sindaco
Il provvedimento del sindaco ordina, testualmente, “il divieto di somministrare alimenti di qualsiasi natura, anche sterilizzanti, in forma diretta o indiretta, a volatili, cani e gatti randagi su aree pubbliche o aperte al pubblico, centro urbano e zone limitrofe, Parco Rimembranze e Parco S. Croce, con espressi divieto di gettare granaglie, sostanze e scarti/avanzi alimentari”.
L’Oipa – si legge nellla nota – ritiene l’atto illegittimo, e dunque annullabile, poiché in evidente conflitto con la legge n. 281/91, con la legge della Regione Sicilia n.15/22 e con l’art.9 della Costituzione, ferme restando le norme igienico-sanitarie da rispettare. “L’ordinanza – secondo gli animalisti – è lesiva della tutela del benessere degli animali randagi presenti sul territorio e in più occasioni la giustizia amministrativa si è espressa annullando simili atti. Vedremo se il sindaco Cicero farà un passo indietro evitando ricorsi al Tar”, ha dichiarato il presidente dell’Oipa, Massimo Comparotto. “In caso di ricorso e di eventuale accoglimento, il Comune potrebbe dover pagare anche per le spese di giudizio, con conseguente danno erariale”.
L’ordinanza del Consiglio di Stato
Già negli anni Novanta il Consiglio di Stato in sede consultiva (Sez. III, parere 16 settembre 1997, n. 883), precisava che “nessuna norma di legge fa divieto di alimentare i randagi nei luoghi in cui essi trovano rifugio”. Più recentemente, il Tar della Puglia, su ricorso di Oipa ed Earth, ha annullato un’ordinanza del Comune di Panni (Fg) nella parte in cui vietava ai cittadini di alimentare i cani vaganti nelle aree pubbliche o aperte al pubblico “mediante il deposito di cibo a terra”.