Ita Airways: l’ultima sentenza è un’eccezione. La discontinuità con Alitalia è gia stata ribadita dai giudici
Ha fatto molto rumore la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Roma in favore di 77 ex dipendenti Alitalia, lasciati in cassa integrazione a zero ore nel passaggio da una compagnia di bandiera all’altra.
Il giudice Claudio Cottatellucci ha accolto la tesi degli ex lavoratori Alitalia non assunti da Ita, accertando «la sussistenza del trasferimento di ramo d’azienda tra Alitalia e Italia Trasporto Aereo verificatosi in attuazione del ‘contratto di cessione del complesso di beni e contratti concluso tra le parti in data 14 ottobre 2021»
Tuttavia, in base alle sentenze finora emesse, si può sintetizzare che “una rondine non fa primavera”. Con le pronunce successive (tre emesse dal Tribunale di Roma e altrettante dal Tribunale di Milano) è possibile confermare che allo stato, infatti, non è mutato l’indirizzo della giurisprudenza dei fori di Roma e Milano che hanno accertato la discontinuità giuridica ed economica tra ITA e Alitalia in amministrazione straordinaria.
Venendo allo specifico della sentenza del tribunale di Roma, fanno sapere fonti di Ita Airways, a fronte degli stipendi arretrati (da ottobre 2021) i lavoratori saranno tenuti a restituire all’INPS l’indennità di cassa integrazione nonché l’integrazione ricevuta dal Fondo di Solidarietà del Trasporto Aereo percepite dall’ottobre del 2021 sino alla data della sentenza. Si tratta di importi significativi che gli Enti non rinunceranno a recuperare. Gli stipendi arretrati saranno corrisposti al netto di imposte e contributi, a differenza degli importi da restituire agli Enti, che saranno al lordo. Questi importi, quindi, risulteranno essere molto superiori rispetto agli stipendi arretrati.
Nei giorni successivi alla sentenza di accoglimento del ricorso dei 77 cassaintegrati Alitalia (in realtà 71 in quanto 5 hanno rinunciato e 1 è stato assunto) si registrano ulteriori provvedimenti istruttori che hanno rigettato anche la richiesta dei ricorrenti di produrre il contratto di cessione ritenuto del tutto irrilevante.
In sintesi ad oggi le sentenze favorevoli a ITA, definite in primo grado sono state 22 su 23. I lavoratori con pronunce negative sono stati in totale 723 contro i 71 della sentenza che ha avuto la più vasta eco mediatica.
Inoltre, sempre il 16 giugno scorso, anche il TAR del Lazio ha riconosciuto che la complessa operazione che ha condotto alla cessione di alcuni assets da Alitalia a ITA è avvenuta tra società completamente distinte, con conseguente discontinuità giuridica ed economica tra le due parti.
In sintesi, ad oggi i casi pendenti in primo e secondo grado, relativi al 2112 c.c., sono 47 e i relativi ricorrenti sono 847, al netto di coloro che hanno rinunciato al giudizio o che sono stati assunti da ITA in seguito a una conciliazione stragiudiziale.
Il numero di ricorrenti rinunciatari oppure assunti dalla Società in seguito a una definizione stragiudiziale della vertenza ammonta a circa 110, ovvero circa l’11% del totale dei ricorrenti attivi.
C’è da aggiungere che, il 12 luglio 2023 il Tribunale delle imprese ha rigettato un ricorso sotto forma di class action promosso nei confronti di ITA dall’Associazione Nazionale Lotta alle Discriminazioni per l’asserita discriminazione di genere da parte della Compagnia nell’ambito delle procedure di assunzione chiarendo alcuni rilevanti aspetti. Eccone tre particolarmente significativi.
Per il Tribunale c’è la completa discontinuità tra Alitalia SAI in a.s. e ITA, escludendo definitivamente la possibilità di ricondurre l’operazione commerciale tra le due Compagnie alla cessione del ramo d’azienda.
La sentenza ribadisce l’assenza per ITA dall’obbligo di reperire i propri dipendenti dal bacino di Alitalia, valorizzando l’assoluta libertà nel criterio di scelta del personale da assumere e la legittimazione di ITA di adottare un piano di reclutamento del personale a condizioni di mercato.
Terzo e ultimo punto, viene ribadita l’assenza di discriminazione del personale femminile dal momento che le donne costituiscono la maggior parte del personale con la qualifica di assistente di volo.
Articolo volutamente fazioso, pieno di informazioni presentate in maniera distorta. Faccio presente alla vostra redazione che tutte le precedenti Articolo volutamente fazioso, pieno di informazioni presentate in maniera distorta. Faccio presente alla vostra redazione che tutte le precedenti sentenze sono state sfavorevoli ai ricorrenti poiché la società ITA si sentenze sono state sfavorevoli ai ricorrenti poiché la società ITA si è rifiutata, dopo una ferma richiesta della parte ricorrente…ma solo un debole invito da parte dei giudici.. che lo hanno assurdamente valutato irrilevante (senza conoscerne i contenuti), di presentare agli atti il contratto di cessione tra Alitalia e ITA. L’unico ad averlo preteso è stato il giudice Cottatelluci. E la sentenza che ne è derivata è stata ampiamente e giuridicamente argomentata. Non è certo la decisione di uno squilibrato controcorrente… come la vostra redazione ha cercato di dipingerlo nell’articolo. Questo è un paese che si fonda sul diritto e sui principi sanciti dalla costituzione… non su provvedimenti governativi creati a vantaggio di qualcuno. Vi spendete a denigrare un ricorso sacrosanto e non spendete una parola sui già tre incompetenti amministratori delegati che si sono succeduti in due anni, sulle folli scelte da questi portate avanti, sulle loro cospicue buonuscite malgrado la svalutazione societaria che ne è derivata ( sono fatti…non illazioni). Vergognatevi. Non siete giornalisti… siete solo l’eco di un sistema di potere che vi foraggia.
Manca solo un particolare alla ricostruzione .
Il fatto che la sentenza in questione è stata emessa dopo che il giudice ha potuto visionare il contratto di cessione ( peraltro precedentemente secretato) che gli altri giudici hanno ritenuto ininfluente consultare.
È bizzarro che si possa giudicare su un qualcosa di non conosciuto.
Qui di anomalo c’è la primavera non la rondine.
Da ricorrente vorrei puntualizzare che siete male informati: è vero che è la prima sentenza favorevole dopo 22 contrarie, è anche vero che è LA PRIMA in cui è stato richiesto il Contratto di Cessione tra ALITALIA e ITA, un documento che chiude definitivamente la questione in quanto chiarisce che la vendita è un chiaro e lampante trasferimento di ramo d’azienda. Inoltre è vero che i colleghi dovranno restituire gli importi percepiti durante la cassa integrazione, pari all’80% dello stipendio, lo dice la legge, ma in compenso il giudice ha condannato ITA a pagare ai colleghi gli stipendi nella misura di 18 mensilità. Questo significa che il 20% degli importi rimarrà nelle loro tasche. Mi dispiace per il livore con il quale avete trattato questo argomento. I lavoratori sono stati discriminati e hanno subito un abuso, in tutta questa vicenda sono vittime, mi chiedo il perché di tutta questa cattiveria nei loro confronti.
Le 22 sentenze a favore di ITA sono solo perché senza contratto di cessione ,ora è depositato , ci saranno così tante rondini che sarà direttamente estate. .🤣
Leggetevi la costituzione !
Caro Giacomo, tu che eri così fiducioso nella giustizia, che ne pensi? Aspetta che nel 2027 vedrai… Che piano di rilancio! Tanto poi sappiamo come andrà a finire… Complimenti a tutti, davvero! Le maggiori compagnie aeree vorrebbero diventare tutte come ITA!!! Francia e Germania copiano i nostri modelli e gli USA si consultano con l’Italia prima di prendere decisioni… Non potrebbe andare meglio… Siete una squadra fortissimi!!!!
Si vergogni!
Ma come sono bravi i giudici italiani!!! E come è brava ITA a vincere le cause!!! Vediamo se sono bravi anche a non fallire!!! Tanto un aiutino arriva sempre per poter andare da qualche giornale amico a dire quanto sono stati bravi a raggiungere tutti gli obiettivi… Storie di tutti i giorni…
Che schifo! Non ho parole… Questo è quello che meritiamo!