Il governo ricorre in Cassazione contro la giudice Apostolico: quei migranti andavano trattenuti

23 Ott 2023 18:03 - di Guido Liberati
Apostolico, Cassazione, migranti

Il governo ricorre in Cassazione contro gli atti della giudice del tribunale di Catania Iolanda Apostolico, che ha a deciso di non convalidare i trattenimenti nel cpr di Pozzallo disposti dal questore di Ragusa nei confronti di quattro migranti tunisini. Migranti che – tra l’altro – sono spariti nel nulla subito dopo il provvedimento del tribunale di Catania.

Ricorso in Cassazione contro le ordinanze della Apostolico

«L’Avvocatura Generale dello Stato ha proposto oggi distinti ricorsi per Cassazione contro i provvedimenti con i quali il Tribunale di Catania ha negato la convalida del trattenimento di migranti irregolarmente arrivati sul territorio nazionale». Lo rende noto Palazzo Chigi, riguardo alle contestate sentenze dei magistrati di Catania Iolanda Apostolico e Rosario Cupri con cui il Tribunale di Catania non convalidò il trattenimento di alcuni immigrati tunisini sconfessando, di fatto, il cosiddetto decreto Cutro. i

La nota di Palazzo Chigi

«I ricorsi – spiega dunque Palazzo Chigi – sottopongono alla Suprema Corte l’opportunità di decidere a Sezioni Unite, per la novità e il rilievo della materia, e affrontano i punti critici della motivazione delle ordinanze impugnate, con particolare riferimento alla violazione della direttiva 2013/33/UE, perché: a differenza di quanto sostenuto nelle ordinanze, la direttiva prevede procedure specifiche alla frontiera o in zone di transito, per decidere sulla ammissibilità della domanda di protezione internazionale, se il richiedente non ha documenti e proviene da un Paese sicuro; la stessa stabilisce alternativamente il trattenimento o il pagamento di una cauzione, e quindi non vi è ragione per disapplicare i decreti del questore che fissano l’uno o l’altro; la direttiva contempla, ancora, la possibilità che il richiedente sia spostato in zona differente da quella di ingresso, se gli arrivi coinvolgono una quantità significativa di migranti che presentano la richiesta; in caso di provenienza del migrante da un Paese qualificato “sicuro” deve essere il richiedente a dimostrare che, nella specifica situazione, il Paese invece non sia sicuro, senza improprie presunzioni da parte del giudice».

 

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