Migranti, il protocollo Italia-Albania è legge: il Senato dà il via libera e la sinistra impazzisce

15 Feb 2024 13:22 - di Adriana De Conto
Italia Albania

L’Aula del Senato ha dato il via libera con 93 sì e 61 voti contrari al disegno di legge di ratifica ed esecuzione del protocollo Italia-Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria. Il provvedimento essendo già stato approvato dalla Camera, diviene legge dello Stato. Si tratta di un contributo significativo al contrasto alla immigrazione irregolare e al contrasto del traffico di esseri umani. Il governo Meloni ha investito molto politicamente sull’accordo siglato con il premier Edi Rama. L’intesa appena ratificata dal Parlamento è largamente apprezzata in Europa, tanto che si parlò di “modello Italia”. I dati del Viminale sugli sbarchi da dicembre scorso ai primi di febbraio registrano un sensibile calo. La legge che ratifica il protocollo con l’Albania sarà un contributo notevole alle politiche di rimpatrio e di riduzione dei flussi migratori in Italia.

Il protocollo Italia-Albania è legge: Balboni: “L’accoglienza indiscriminata voluta dal Pd è finita”

Nessuna tolleranza per l’immigrazione illegale e i trafficanti: questa la filosofia di fondo con la quale il governo Meloni ha inteso da subito affrontare l’emergenza immigrazione. “E’ finita la politica delle porte aperte per tutti. Il messaggio è che l’accoglienza indiscriminata voluta dal Partito democratico è finita; un messaggio che aspettano tanti vostri elettori o vostri ex elettori, al di fuori della zona Ztl”. A parlare rivolgendosi ai colleghi dem è Alberto Balboni, senatore di Fdi, nel corso delle dichiarazioni di voto sul protocollo di intesa. Si tratta di un messaggio “che aspettano tutti gli italiani perbene. Stanchi di subire l’immigrazione che mette a rischio la sicurezza. Che costringe le fasce più deboli ad andare in competizione con questi disperanti, che arrivano nel nostro Paese”.

Prisco: “Le nostre frontiere sono aperte per chi arriva attraverso un percorso legale”

“Il governo italiano sta affrontando con ogni mezzo immigrazione clandestina: le nostre frontiere sono aperte per chi arriva attraverso un percorso legale secondo i bisogni della nostra nazione; mentre per i trafficanti di essere umani continuerà a non esserci alcuna tolleranza”,  ha aggiunto il sottosegretario al ministero dell’Interno Emanuele Prisco. Subito le sinistre perdono la testa. Inizia la giagulatoria contro il governo  il senatore dell’Alleanza Verdi e Sinistra Tino Magni.

L’ira della sinistra

“L’accordo Italia-Albania di ‘storico’ ha solo la gravissima violazione dei diritti umani. E sacrifica la sofferenza di persone in carne o ossa sull’altare della propaganda politica del governo Meloni. L’ennesimo provvedimento truffa”. La faccia di bronzo prosegue. Si sentono risuonare termini come “vergogna”, di “compressione dei diritti umani”, di costi elevati. Poi il delirio.  “Questo provvedimento si inserisce in una precisa strategia che soffia sul fuoco della paura, del diverso, sulla demonizzazione del nemico, dei più fragili, dei migranti, sulla retorica dell’invasione”. Uno “sfogatoio”. Anche Alessandro Alfieri, capogruppo Pd in commissione Esteri  è fuori di sé e parla di un'”operazione di propaganda che non affronta la questione dell’accoglienza dei migranti”. Al coro si aggiunge una lunga esternazione di  Emergency che recrimina su tutto. Parlando di costosa propaganda, di diritti umani a rischio. Parla di “impraticabilità” nei termini dell’accordo.

COSA PREVEDE L’INTESA

Il protocollo sottoscritto il 6 novembre 2023 a Roma da Giorgia Meloni e dal premier albanese Edi Rama è composto da 14 articoli e due allegati.

Accordo di 5 anni rinnovabile tacitamente per altri 5 – All’articolo 3 si legge che la parte albanese riconosce alla parte italiana il diritto all’utilizzo delle aree (beni immobili di proprietà demaniale), secondo i criteri stabiliti dal presente protocollo. Le aree sono concesse a titolo gratuito per la durata del protocollo che, come previsto dall’articolo 13, è di cinque anni, rinnovato tacitamente per altri cinque, salvo che una delle due parti comunichi, con preavviso di almeno sei mesi rispetto alla scadenza, la propria intenzione di non rinnovarlo.

Gli accordi Italia-Albania

Non più di 3.000 migranti alla volta – All’articolo 4 è scritto che “il numero totale di migranti presenti contemporaneamente nel territorio albanese in applicazione del presente Protocollo non potrà essere superiore a 3.000. Le strutture nelle aree previste sono gestite dalle competenti autorità della parte italiana secondo la pertinente normativa italiana ed europea. Le controversie che possano nascere tra le suddette autorità e i migranti accolti nelle suddette strutture sono sottoposte esclusivamente alla giurisdizione italiana. Le competenti autorità albanesi consentono l’ingresso e la permanenza nel territorio albanese dei migranti accolti nelle strutture al solo fine di effettuare le procedure di frontiera o di rimpatrio previste dalla normativa italiana ed europea e per il tempo strettamente necessario alle stesse. Nel caso in cui venga meno, per qualsiasi causa, il titolo della permanenza nelle strutture, la parte italiana trasferisce immediatamente i migranti fuori dal territorio albanese. I trasferimenti da e per le strutture medesime sono a cura delle competenti autorità italiane”.

Gli articoli

Migranti sbarcati solo da mezzi italiani – Ancora l’articolo 4, al paragrafo 4, stabilisce che “l’ingresso dei migranti in acque territoriali e nel territorio della Repubblica di Albania avviene esclusivamente con i mezzi delle competenti autorità italiane. All’arrivo nel territorio albanese, le autorità competenti di ciascuna delle parti procedono separatamente agli adempimenti previsti dalla rispettiva normativa nazionale e nel rispetto del presente Protocollo”.

All’Albania l’onere della sicurezza all’esterno delle strutture – L’articolo 6 prevede che “le competenti autorità della parte albanese assicurano il mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica nel perimetro esterno alle aree e durante i trasferimenti via terra, da e per le aree, che si svolgono nel territorio albanese. Le competenti autorità della parte italiana assicurano il mantenimento dell’ordine e della sicurezza all’interno delle aree. Le competenti autorità della Parte albanese possono accedere nelle aree, previo espresso consenso del responsabile della struttura stessa. In via eccezionale le autorità della parte albanese possono accedere nelle strutture, informando il responsabile italiano della stessa, in caso di incendio o di altro grave e imminente pericolo che richiede un immediato intervento”.

I costi di soggiorno a carico dell’Italia – I paragrafi 5, 6 e 7 stabiliscono che “le competenti autorità italiane adottano le misure necessarie al fine di assicurare la permanenza dei migranti all’interno delle aree, impedendo la loro uscita non autorizzata nel territorio d’Albania, sia durante il perfezionamento delle procedure amministrative che al termine delle stesse, indipendentemente dall’esito finale. In caso di uscita non autorizzata dei migranti dalle aree, le autorità albanesi li ricondurranno nelle stesse. I costi che derivano dall’attuazione del presente paragrafo, sono sostenuti dalla parte italiana”. “Le competenti autorità italiane sostengono ogni costo necessario all’alloggio e al trattamento delle persone accolte nelle strutture, compreso il vitto, le cure mediche (anche nei casi che necessitano l’assistenza delle autorità albanesi) e qualsiasi altro servizio ritenuto necessario dalla parte italiana, impegnandosi affinché tale trattamento rispetti i diritti e le libertà fondamentali dell’uomo, conformemente al diritto internazionale”.

Personale italiano non risponde alle autorità albanesi – L’articolo 7 specifica che “le condizioni di lavoro del personale italiano sono regolate esclusivamente dalla normativa italiana. Le retribuzioni percepite dal personale italiano sono esenti da imposte sui redditi e da contributi per l’erogazione dell’assistenza sociale previsti dalla pertinente legislazione albanese, salvo i casi in cui il personale sia cittadino albanese residente nella Repubblica d’Albania. Per le parole dette o scritte e per gli atti compiuti nell’esercizio delle proprie funzioni, il personale italiano non è soggetto alla giurisdizione albanese anche dopo la fine dell’esercizio delle suddette funzioni in territorio albanese. Le comunicazioni di detto personale con le competenti autorità italiane non sono soggette a restrizioni o limitazioni da parte delle autorità albanesi”. Il paragrafo 8 precisa che “il personale italiano ha l’obbligo di rispettare le leggi dell’Albania e di non interferire nei suoi affari interni”.

Accesso alle strutture consentito ad avvocati e agenzie internazionali – L’articolo 9 prevede che “il periodo di permanenza dei migranti nel territorio dell’Albania in attuazione del presente protocollo, non può essere superiore al periodo massimo di trattenimento consentito dalla vigente normativa italiana. Le autorità italiane, al termine delle procedure eseguite in conformità alla normativa italiana, provvedono all’allontanamento dei migranti dal territorio albanese. Le spese relative a tali procedure sono totalmente sostenute dalla parte italiana conformemente alle disposizioni del presente protocollo. Per assicurare il diritto di difesa, le parti consentono l’accesso alle strutture previste dal presente protocollo agli avvocati, ai loro ausiliari, nonché alle organizzazioni internazionali e alle agenzie dell’Ue che prestano consulenza e assistenza ai richiedenti protezione internazionale, nei limiti previsti dalla legislazione italiana, europea e albanese applicabile”.

Protocollo annullabile con preavviso di 6 mesi – L’articolo 11 stabilisce che “la parte italiana allontana tutti i migranti dal territorio albanese entro il termine del presente protocollo”, mentre all”articolo 13 si legge che “ciascuna delle parti può, in qualsiasi momento, denunciare il presente protocollo, con un preavviso scritto di sei mesi. La denuncia dà notizia delle motivazioni alla controparte. Il protocollo può essere denunciato non prima di un anno dalla sua entrata in vigore”.

Infine i due allegati: il primo riguarda l’area destinata alla realizzazione delle strutture per le procedure di ingresso e l’area destinata alla realizzazione delle strutture per l’accertamento dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale e per il rimpatrio dei migranti non aventi diritto all’ingresso e alla permanenza nel territorio italiano. Il secondo la disciplina dei rimborsi della parte italiana alla parte albanese.

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