Uccise l’orsa Amarena in Abruzzo, gli inquirenti: “Voleva far fuori anche i due cuccioli”

2 Lug 2024 18:25 - di Redazione
orsa

Quando Andrea Leombruni uccise l’orsa Amarena lo fece con crudeltà e con l’intenzione di abbattere anche i due cuccioli dell’animale. E’ quanto scrive oggi il quotidiano Il Centro a proposito della chiusura delle indagini preliminari che, nei giorni scorsi, il procuratore di Avezzano, Maurizio Maria Cerrato, ha  notificato a Leombruni.

“L’orsa Amarena uccisa per crudeltà”

Andrea Leombruni, 57enne di San Benedetto dei Marsi, è accusato di aver ucciso l’orsa Amarena “utilizzando munizioni realizzate artigianalmente, allo scopo di causare il maggior danno possibile all’animale”.  I fatti risalgono alla sera del 31 agosto 2023. Leombruni è accusato di uccisione di animali “perché esplodendo un colpo di fucile caricato con munizionamento artigianale atto ad arrecare il maggior danno possibile e a tale fine confezionato, volontariamente cagionava la morte dell’orso “. Leombruni, secondo i rilievi degli investigatori, sparò ad altezza d’uomo.

C’è poi l’aggravante della crudeltà perché Leombruni avrebbe agito senza valida giustificazione nelle modalità, “stante la volontà di uccidere l’animale, nonché la presenza con l’animale di due cuccioli di orso ancora non autosufficienti”. Un’azione, sempre secondo l’accusa, “volta all’eliminazione degli stessi in ragione delle loro condizioni di debolezza”. Infine,  il procuratore Cerrato contesta anche il reato di esplosioni pericolose “perché esplodendo un colpo di fucile all’interno delle pertinenze della propria abitazione, con traiettoria ad altezza d’uomo, con proiettili ad alta offensiva, creava pericolo per la pubblica incolumità”.

Quanto rischia Leombruni? Due anni di carcere

L’articolo 544 bis del codice penale stabilisce che, “Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da 4 mesi a 2 anni. Le circostanze afferenti al caso di necessità contemplano tutti gli espletamenti dei bisogni fisiologici e spirituali. È quindi consentita l’uccisione a fini alimentari e rituali”. Il legislatore ha ovviamo scriminato i casi in cui l’uccisione degli animali, oltre ai fini alimentari, sia determinata da ragioni di sicurezza e ha introdotto il principio del dolo nell’azione omicidiaria.

 

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