CERCA SUL SECOLO D'ITALIA

Brutte notizie per i migranti: niente assegno ai figli di chi chiede asilo. La Consulta dice no all’equiparazione con gli italiani

La sentenza

Brutte notizie per i migranti: niente assegno ai figli di chi chiede asilo. La Consulta dice no all’equiparazione con gli italiani

Cronaca - di Marta Lima - 10 Aprile 2025 - AGGIORNATO 10 Aprile 2025 alle 17:32

Brutte notizie per i migranti in attesa del permesso di soggiorno, a cui in Italia sarà negato l’assegno temporaneo di sostegno ai figli minorenni. Una sentenza della Corte Costituzionale ha infatti stabilito che non è in contrasto con la costituzione l’esclusione, dall’assegno temporaneo per i figli minori, dei titolari del permesso di soggiorno per richiesta d’asilo. Con la sentenza numero 40, depositata oggi, la Corte costituzionale ha esaminato le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), del decreto-legge 8 giugno 2021, numero 79 (Misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori), convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2021, numero 112, sollevate dal Tribunale ordinario di Padova, in funzione di giudice del lavoro. Si partiva, ovviamente, da un caso concreto.

Il no ai migranti che chiedono l’assegno temporaneo per i figli minori

Il rimettente era stato investito di un ricorso promosso da una cittadina extra Ue, madre di due minori, residente in Italia e titolare del permesso di soggiorno per “richiesta asilo”, per l’accertamento del carattere discriminatorio (ai sensi dell’articolo 44 del decreto legislativo 25 luglio 1998, numero 286, recante “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”) del provvedimento con cui l’Inps le aveva negato la provvidenza in questione in quanto sprovvista del requisito di essere cittadina italiana o straniera con permesso di soggiorno di lungo periodo o di lavoro o ricerca di durata non inferiore a sei mesi, richiesto dalla norma in questione. Il giudice a quo aveva censurato la disposizione per contrasto con gli articoli 3 e 31 della Costituzione nella parte in cui esclude irragionevolmente dal godimento dell’assegno temporaneo i cittadini di paesi terzi, titolari di permesso di soggiorno per richiesta asilo, che si trovino nello stato di bisogno che la prestazione vuole fronteggiare. La Corte ha dichiarato non fondate le questioni.

La sentenza ricorda che la Costituzione impone di preservare l’eguaglianza nell’accesso all’assistenza sociale tra cittadini italiani e comunitari da un lato, e cittadini extra Ue dall’altro, soltanto con riguardo a servizi e prestazioni dirette a soddisfare un bisogno primario ed essenziale dell’individuo e a garantire i diritti inviolabili della persona. Osserva la Corte che l’assegno temporaneo per i figli minori è provvidenza destinata a tutelare i soggetti fragili, ma non a soddisfare bisogni essenziali della persona, configurandosi, piuttosto, come misura premiale della genitorialità che spetta alle famiglie che si trovino in una determinata condizione economica, e che anticipa, in via provvisoria, lo strumento dell’assegno universale, previsto dal decreto legislativo numero 230 del 2021, che è disancorato dai limiti di reddito e non persegue finalità di urgenza assistenziale.

No all’aiuto per bisogni non considerati primari ed essenziali

I richiedenti asilo ed il rispettivo nucleo familiare, con i minori che ne fanno parte, fruiscono di un sistema di provvidenze che comprende, insieme all’assistenza sanitaria gratuita, l’istruzione dei figli minori con diritto all’iscrizione scolastica e il lavoro, che affranca la persona dai bisogni primari. Ricorda ancora la sentenza che agli stranieri, una volta divenuti titolari dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria, viene poi riconosciuto il diritto al medesimo trattamento del cittadino italiano in materia di assistenza sociale e sanitaria anche quanto al godimento dell’assegno temporaneo per i figli minori.

La norma censurata, pertanto, laddove non riconosce l’assegno temporaneo per i figli minori ai cittadini extra Ue titolari di un permesso per richiedenti asilo, non è costituzionalmente illegittima perché, conclude la Corte, anche nell’esigenza di conciliare la massima fruibilità dei benefici previsti con il carattere limitato delle risorse finanziarie disponibili, affida alla discrezionalità del legislatore – pur sempre nel rispetto del principio di ragionevolezza – la possibilità di graduare con criteri restrittivi o, anche, di escludere l’accesso a prestazioni sociali.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

di Marta Lima - 10 Aprile 2025