
Giustizia e politica
Perché Marine Le Pen in Italia sarebbe stata assolta. Parla il giurista, Presidente di sezione emerito della Corte di Cassazione
La "distrazione dii fondi pubblici" come previsto dall’articolo 432-15 del codice penale francese è difficilmente applicabile al caso della leader della destra. Per la legge italianavrebbe dovuto essere, con ogni probabilità, assolta con la formula: «il fatto non è previsto dalla legge come reato». L'analisi di Pietro Dubolino, Presidente di sezione emerito della Corte di Cassazione, su La Verità
Marine Le Pen con il codice italiano sarebbe stata assolta. A spiegarlo in una dotta dissertazione in punta di diritto è Pietro Dubolino, Presidente di sezione emerito della Corte di Cassazione.Le Pen e i parlamentari condannati con lei sono stati giudicati colpevoli di aver utilizzato i fondi del Parlamento europeo destinati agli assistenti per pagare invece persone che in realtà non lavoravano direttamente per loro ma per il partito, il Rassemblement national. In un articolo a sua firma sulla Verità lo studioso premette: “Secondo il tribunale di Parigi, era tale da costituire il reato previsto dall’art. 432-15 del codice penale francese che punisce, per quanto qui interessa, il «détournement de fonds publics» (distrazione di fondi pubblici) commesso da chiunque sia «depositario dell’autorità pubblica o incaricato di una missione di servizio pubblico». Nel caso di specie – sempre secondo il tribunale – il «détournement» avrebbe assunto la forma dei «contratti fittizi» che ciascuno dei condannati avrebbe stipulato con i soggetti fatti falsamente apparire come assistenti. Il tutto – specifica ancora il tribunale – senza che vi sia stato, peraltro, alcun «arricchimento personale» ma soltanto un «arricchimento del partito»:essendosi questo avvalso, a spese del Parlamento europeo, di prestazioni lavorative che, altrimenti, sarebbero state a suo carico”.
Pietro Dubolino: i punti deboli della condanna di Marine Le Pen
Questa premessa- scrive Pietro Dubolino- presenta un punto debole. Ed è “costituito dalla ritenuta fittizietà di contratti che, invece – stando ai dati di fatto che possono darsi per pacifici – sarebbero stati da ritenere reali, sotto il profilo tanto soggettivo quanto oggettivo, sulla scorta dei comuni principi di diritto civile, quali riconosciuti anche nell’ordinamento francese. Le parti contraenti erano, infatti, effettivamente, per ognuno di essi, il singolo parlamentare ed il soggetto da lui assunto come assistente. L’oggetto del contratto era una prestazione lavorativa che effettivamente avrebbe dovuto essere effettuata dal secondo in favore del primo. A ben vedere – scrive Presidente di sezione emerito della Corte di Cassazion- quindi, ad essere oggetto del «détournement» non erano i fondi pubblici dai quali erano tratte le somme destinate al pagamento di quelle prestazioni; dal momento che il pagamento sarebbe stato comunque dovuto. Ma erano invece le prestazioni stesse, che, per volontà del soggetto che aveva titolo per fruirne, venivano dirottate in favore di un soggetto diverso, costituito dal suo partito di provenienza”.
Tutto ruota attorno al concetto di «détournement de fonds publics»
Il ragionamento indica che dall’articolo 432-15 del codice penale francese “non sembra potersi trarre elemento alcuno che consenta di assimilare le prestazioni o le energie lavorative ai «fondi pubblici» il cui «détournement» può costituire reato. La norma estende, infatti, la propria applicabilità soltanto agli «effetti, documenti o titoli» che dei suddetti fondi possano «tenere luogo»; nonché «ad ogni altro oggetto» che a taluno sia stato «affidato in ragione delle sue funzioni o della sua missione». Dubolino focalizza il punto: “è di tutta evidenza che per «oggetto» non può che intendersi un oggetto materiale e non anche una prestazione o una energia lavorativa”. Di qui lo studioso procee a un’analogia tra la norma francese e gli articoli 314 e 314 bis del codice penale italiano: “che prevedono come reato, rispettivamente, il peculato ordinario e quello cosiddetto «per distrazione»: i quali possono, entrambi, avere ad oggetto soltanto «denaro» o «altra cosa mobile». Dovrebbe quindi valere anche per il diritto francese – è il ragionamento di Dubolino- il principio più volte affermato dalla giurisprudenza italiana di legittimità: secondo cui non può costituire peculato l’avvalersi, a fini privati, delle prestazioni lavorative di un pubblico dipendente, non essendo le energie umane qualificabili come «cose mobili» né essendo ad esse assimilabili.
La legge italiana
Per cui, allo stato attuale delle cose, se la Le Pen fosse stata giudicata in Italia, avrebbe dovuto essere, con ogni probabilità, assolta con la formula: «il fatto non è previsto dalla legge come reato». Per la pena accessoria dell’ineleggibilità con effetto immediato, aggiunge: “è stato già da molti ricordato che, pur essendo essa prevista come obbligatoria, in caso di condanna per il reato di «détournement» di fondi pubblici (così come lo sarebbe stata se la condanna fosse stata inflitta per quello di «ostacolo all’esecuzione di una legge»), obbligatorio non era affatto ordinarne la immediata esecutività; cosa che invece è stata fatta”.